Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 06/05/2015

ANAC Det. n. 4 del 25 febbraio 2015 nuove regole e linee guida AIR per la progettazione - Nota Ance

Nuove regole e linee guida sui servizi di architettura ed ingegneria obiettivo migliorare qualità servizi superare fenomeno dei ribassi eccessivi e facilitare accesso al mercato dei giovani professionisti

E’ necessaria una lettura orientata verso le nuove direttive europee delle restrittive norme previste per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura all’ingegneria, ciò è reso necessario al fine di migliorare la qualità dei servizi stessi, superare il fenomeno dei ribassi eccessivi e consentire l’accesso al mercato da parte dei giovani professionisti e degli studi di minore dimensione.
 
Questo è l’obiettivo evidenziato dall’ANAC nella determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 e nelle relative linee guida AIR, con cui sono state rispettivamente adottate e illustrate le nuove «Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura all’ingegneria».
 
Tali linee guida affrontano alcune importanti novità normative e, in primis, il D.M. del 31 ottobre 2013, n. 143 (Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria), superando la determinazione AVCP del 7 luglio 2010, n. 5, emanata ancor prima dell’entrata in vigore del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento sui contratti pubblici.
 
Alla determinazione n. 4/2015 si sono aggiunti, il 20 aprile 2015, alcuni chiarimenti sui corrispettivi e gli incentivi per la progettazione, con cui si è ricordato che la legge 11 agosto 2014 n.114, che ha convertito il D.L. 90/2014, ha abrogato i commi 5 e 6 del citato art. 92 e pertanto tali disposizioni non trovano più applicazione.
 
I principali aspetti affrontati nella determinazione n.4/2015 riguardano:
1. la tutela dei giovani professionisti e dei piccoli studi professionali, per i quali vengono meglio definiti i requisiti del fatturato minimo e dell’organico minimo, alla luce del citato Regolamento n. 207/2010,
2. la ricerca di una maggiore qualità dei progetti, prendendo l’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di riferimento per gli appalti di progettazione,
3. la valorizzazione ai concorsi di progettazione ed ai concorsi di idee, per i quali potrà essere favorita la capacità innovativa e le soluzioni più progredite e d’avanguardia in campi come per esempio l’efficienza energetica e l’architettura ecocompatibile,
4. i servizi analoghi necessari alla qualificazione che devono essere intesi come quelli svolti nell’ambito della stessa categoria edilizia, non necessariamente di identica destinazione funzionale,
5. la progettazione per interventi su beni immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, ai sensi dell’art. 52, del regio decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537, che rimane riservata ai soli laureati in architettura (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, 5239).
 
Da notare, inoltre, che secondo l’Autorità nessuna cauzione è dovuta dal concorrente per la partecipazione per l’affidando dei servizi di progettazione, e che è obbligo per tutte le stazioni appaltanti il calcolo dei compensi utilizzando il DM 143/2013, ciò anche nel caso in cui queste abbiano fatto ricorso ad appalti integrati.
 
Al riguardo, si evidenzia la mancanza nella determinazione in commento di un richiamo chiarificatore o dell’inserimento di elementi di raccordo tra l’articolo 53 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006) e l’art. 78, comma 7, del Regolamento a favore delle peculiarità espresse dalle imprese qualificate SOA, ai fini dell’esecuzione e della progettazione di opere pubbliche.
 
Ciò tenuto conto che il Codice dei contratti pubblici in tema progettazione - a mente del quale i requisiti di partecipazione alla gara non sono diversi fra l’impresa in possesso di qualificazione di progettazione e costruzione e l’associazione costituita da una impresa in possesso di qualificazione di sola costruzione e da un progettista (parere AVCP n.105 del 15 novembre 2007) – si riferisce a contesti notevolmente diversi (art. 53, comma 3, del D.lgs. n. 163 del 2006).
 
Si approfondiscono di seguito alcuni degli aspetti di maggiore interesse.
 
1.Capacità tecnico - organizzativa
In tema di capacità economico-finanziaria, secondo l’Autorità le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di motivare adeguatamente, nei documenti di gara, eventuali limiti di accesso connessi al fatturato, ponendo
particolare attenzione a due aspetti:
a)l’individuazione dei «servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando»;
b)le modalità di determinazione della misura del fatturato globale che è fissata dall’art. 263, co. 1, lett. a) del Regolamento in un importo variabile «tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta».
Con riferimento al punto a), l’Autorità conferma che tale requisito in argomento non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara ovvero i servizi identici (cfr. deliberazione Avcp del 10 ottobre 2006, n. 74).
Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, l’Autorità ritiene idonee a comprovare il requisito i servizi il cui grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. A chiarimento di ciò è specificato, a titolo esemplificativo, che l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).
Infine, secondo l’Autorità è possibile applicare anche al punto b) il principio di proporzionalità e ragionevolezza, pertanto è da ritenersi congruo un requisito di fatturato pari al doppio della base d’asta ed ammissibili requisiti più stringenti (ma entro il limite di 4 volte) previa adeguata motivazione.
 
2.Capacità economico finanziaria
Come sopra accennato, l’Autorità si preoccupa di superare le difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti, soprattutto a causa di alcuni requisiti minimi per la partecipazione, tra cui il c.d. “organico minimo”.
A tale proposito, chiarisce che:
- le società dovranno essere in possesso dell’organico medio annuo, fissato dalla stazione appaltante nei limiti della forcella prevista dalla lett. d) dell’art. 263, co. 1, del Regolamento,
- i professionisti, dovranno disporre di un organico – per lo specifico appalto – almeno pari al numero di unità stimate nel bando di gara per lo svolgimento dell’incarico,
- i singolo professionista potrà soddisfare tale requisito partecipando in raggruppamento temporaneo con altri liberi professionisti o con altri soggetti con cui può raggiungere la capacità organizzativa minima richiesta.
 
3.Offerta economicamente più vantaggiosa
Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione l’Autorità affronta il persistere del fenomeno dei ribassi eccessivi, da cui ne è derivata una scarsa qualità della progettazione e criticità in fase di realizzazione dell’opera.
Ciò, sempre secondo l’Autorità, è spesso collegato all’utilizzo del prezzo più basso come criterio per l’individuazione dell’aggiudicatario, cui si è sommata la disapplicazione dell’art. 266 del Regolamento, che imporrebbe alla stazione appaltante di fissare nel bando di gara il ribasso massimo consentito.
Quest’ultima disposizione se da un lato, appare utile per limitare le possibili conseguenze negative derivanti dalla formulazione di ribassi molto elevati da parte dei concorrenti, dall’altro la stessa può avere come effetto quello di “falsare” l’esito della gara, ponendosi in contrasto con i principi del Trattato ed in particolare con il principio di libera concorrenza, essendo potenzialmente in grado di minare il corretto confronto concorrenziale.
Tanto premesso nella determinazione n. 4/2014 (e nella relativa relazione dell’AIR) si ricorda che, ai sensi dell’articolo 266, co. 4, del Regolamento, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro è previsto unicamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al quale non ènormativamente applicabile il meccanismo dell’esclusione automatica.
Né sussistono margini per utilizzare, in tale fascia di importo, il prezzo più basso, poiché nel caso specifico servizio della progettazione è necessaria una valutazione dell’offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all’aspetto tecnico dell’offerta.

Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index