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News - 27/07/2016

Rate scadute, basta un’istanza per avere la riammissione

Rimessione in termini anche per le maxi dilazioni di 120 rate e per le rateazioni scadute relative agli accertamenti definiti per acquiescenza o in sede di adesione, compresi quelli riferiti all’Iva. Estensione alla generalità delle rateazioni di Equitali

Rimessione in termini anche per le maxi dilazioni di 120 rate e per le rateazioni scadute relative agli accertamenti definiti per acquiescenza o in sede di adesione, compresi quelli riferiti all’Iva. Estensione alla generalità delle rateazioni di Equitalia, comprese quelle ante riforma, della possibilità di ripristinare il piano di rientro versando l’importo scaduto. Elevazione a 60mila euro del limite al di sotto del quale ai fini della rateazione è sufficiente l’istanza del debitore.

 

La legge di conversione del Dl enti locali, ora all’esame del Senato, contiene numerose novità positive per i contribuenti, che potranno essere attivate con un’istanza da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

Possono essere oggetto di una nuova dilazione non solo le rateazioni ordinarie, ma anche quelle in proroga e le maxi dilazioni di 120 rate. L’unica condizione temporale posta è che deve trattarsi di decadenza intervenuta al 1° luglio scorso. Possono rientrarvi tanto le dilazioni ante riforma che quelle post riforma. Non è richiesta la condizione dell’integrale versamento delle rate già scadute ed è sufficiente la mera presentazione dell’istanza entro 60 giorni.

 

Questa ennesima dilazione straordinaria decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Gli effetti della stessa sono quelli ordinari, previsti dalla riforma di cui al Dlgs 159/2015. Ciò significa che Equitalia non può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo sui veicoli, mentre sono fatti salvi quelli già iscritti. Per fermare le azioni esecutive in corso (pignoramenti), occorre inoltre il pagamento della prima rata. Non possono essere dilazionati, invece, gli importi che sono stati oggetto di segnalazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 48 bis, Dpr 602/73.

 

L’altra novità riguarda la possibilità di ripristinare a regime il piano di rientro, pagando per intero le somme scadute, anche con riferimento alle dilazioni accordate prima del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto di riforma della riscossione. Va ricordato che, in base alla norma originaria, le vecchie dilazioni scadute non potevano più essere rateizzate. La novella troverà applicazione a prescindere dalla data in cui si è verificata la perdita del beneficio del termine. Sempre per le vecchie dilazioni, peraltro, resta la regola della decadenza solo dopo otto rate, anche non consecutive, invece delle cinque attuali.

 

Si prevede infine l’elevazione da 50mila a 60mila euro del limite entro il quale la dilazione si concede dietro la mera presentazione di una domanda, senza dover allegare alcuna documentazione.

 

Passando ora alle novità che dovrebbero riguardare l’agenzia delle Entrate, si dispone che, in caso di decadenze intervenute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, con riferimento alle dilazioni derivanti da accertamenti con adesione ovvero da acquiescenze ad atti di accertamento, il contribuente possa chiedere una nuova rateazione. Anche in questo caso è sufficiente la presentazione di un’istanza entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Non vi sono limitazioni in ordine ai tributi interessati alla rimessione in termini. Vi possono quindi rientrare la totalità dei tributi erariali, compresi l’Iva e l’imposta di registro, diversamente da quanto stabilito dalla disciplina della legge di stabilità 2016. Stando alla lettera della norma, sembrano anche questa volta esclusi dal beneficio i piani di rientro degli altri istituti deflativi, quali la mediazione e la conciliazione giudiziale, malgrado anche per questi siano richiamate le disposizioni in materia di accertamento con adesione. Viene precisato che non occorre il versamento delle rate già scadute, anche in questo caso migliorando le previsioni della procedura della legge 208/2015.

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