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News - 21/01/2011

Disciplina dei contratti di sviluppo

In attuazione dell’art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa) della Legge 6 agosto 2008 n. 133, il Ministero dello Sviluppo economico ha adottato, con decreto 24/09/2010 pubblicato su GURI n. 300 del 24/12/2010, la disciplina dei contratti di sviluppo, nell’ottica di una riorganizzazione e razionalizzazione del sistema degli incentivi e della programmazione negoziata.

 

Il contratto di sviluppo ha ad oggetto il finanziamento di programmi di sviluppo presentati da una o più imprese che riguardino:

 

  • programmi di sviluppo industriale, iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali. L’importo complessivo delle spese ammissibili del programma non deve essere inferiore a 30 milioni di euro. Nell’ambito del programma le iniziative del proponente devono prevedere spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca e sviluppo. Fermo restando tale limite per i soggetti proponenti, ogni progetto non può prevedere costi inferiori a 1,5 milioni di euro.

 

  • programmi di sviluppo turistico, iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'offerta ricettiva, delle attività integrative e dei servizi di supporto per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. L’importo complessivo delle spese ammissibili del programma non deve essere inferiore a 22,5 milioni di euro. Nell’ambito del programma le iniziative del proponente devono prevedere spese per un importo non inferiore a 12 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca e sviluppo. Fermo restando tale limite per i soggetti proponenti, ogni progetto non può prevedere costi inferiori a 1,5 milioni di euro.

 

  • programmi di sviluppo commerciale, iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione del'offerta distributiva su un territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione dell'offerta distributiva del territorio di riferimento. L’importo complessivo delle spese ammissibili del programma non deve essere inferiore a 30 milioni di euro. Nell’ambito del programma le iniziative del proponente devono prevedere spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca e sviluppo. Fermo restando tale limite per i soggetti proponenti, ogni progetto non può prevedere costi inferiori a 1,5 milioni di euro.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di investimento:

  • realizzazione di nuove unità produttive
  • ampliamento di unità produttive esistenti
  • diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi
  • cambiamento fondamentale del processo di produzione.

Gli aiuti agli investimenti sono concessi nel rispetto dei massimali indicati nel decreto, differenziati per settore di attività, localizzazione e dimensione. Per gli eventuali interventi in materia di ricerca e sviluppo l’aiuto non supera il 50% dei costi di ricerca e il 25% dei costi di sviluppo sperimentale, massimali che possono essere maggiorati del 15% in caso di collaborazione con altre imprese o con organismi di ricerca e del 10% e 20% per le medie e piccole imprese.

 

La tipologia  di contributo verrà stabilita in sede di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti.

 

I programmi devono essere avviati dopo la presentazione dell’istanza di accesso e essere conclusi entro 48 mesi dalla medesima data.

 

Le istanze dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa che accerta le condizioni di ammissibilità del progetto preliminare avviando la negoziazione con il proponente, propedeutica alla presentazione del progetto definitivo.

 

Sono in corso di predisposizione da parte del Ministero e dell’Agenzia gli strumenti informatici necessari per la presentazione delle proposte.

 

 

 

 

Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

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