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News - 24/03/2017

Start-Up innovative: i chiarimenti sui controlli effettuati dal registro imprese

Delucidazioni da parte del MISE

 Il 14 febbraio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dei numerosi quesiti ricevuti, attraverso la Circolare n. 3696/C ha fornito delucidazioni e precisazioni in merito ai controlli che gli uffici del registro delle imprese sono tenuti ad effettuare in sede di iscrizione di una start-up e PMI innovativa, e successivamente, durante la permanenza nella sezione speciale dedicata alle società innovative.

La circolare, rivolta sia alle PMI innovative che alle start-up innovative costituite tramite atto pubblico o ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015 ha come obiettivo quello di precisare gli aspetti legati ai requisiti previsti dalla normativa che le predette società devono dimostrare di possedere e gli elementi che le camere di commercio devono prendere in considerazione nell’espletamento delle loro verifiche.

Il MISE, con specifico riferimento alle start-up innovative, ha ritenuto necessario distinguere due tipi di verifica che verranno ora presi in esame.

Verifiche preventive (in entrata)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, seguendo sostanzialmente l’ordine dettato dal comma 2 dell’articolo 25, D.L. 179/2012, chiarisce quali sono i controlli che gli uffici del registro delle imprese devono eseguire preliminarmente ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale dedicata alle start-up innovative e focalizza sostanzialmente l’attenzione sui tre requisiti alternativi – spese di ricerca e sviluppo, personale altamente qualificato, diritti di privativa industriale e programmi per elaboratore – e sulle caratteristiche dell’oggetto sociale della società.

Partendo da quest’ultimo aspetto, dopo aver ricordato quanto previsto dalla lettera f) dell’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012 e quindi che l’impresa start-up innovativa “ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, il MISE ribadisce che le camere di commercio non dovranno effettuare un’analisi testuale dell’oggetto sociale né porre in essere delle valutazioni di merito, ma verificare la coerenza dello stesso con quanto previsto dalla normativa.

In particolare, dovrà essere riscontrata la coerenza dell’oggetto sociale con la dichiarazione di possesso dei requisiti alternativi.

Per esemplificare, nel caso in cui la start-up innovativa avrà affermato di essere titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale o di diritti relativi ad un programma per elaboratore, l’oggetto sociale dovrà essere orientato all’innovazione e attinente alla proprietà intellettuale indicata, ovvero se la società dichiarerà di aver sostenuto spese in ricerca e sviluppo, il carattere prevalente dell’oggetto sociale dovrà essere l’innovazione in senso tecnologico.

Viene inoltre specificato che:

- la descrizione dell’attività fornita in sede di autocertificazione dovrà servire come “implementazione fattuale o oggettiva dell’astratta declaratoria dell’oggetto sociale”, e quindi il fine sarà quello di far emergere in modo puntuale l’aspetto innovativo e l’alto valore tecnologico insito nell’oggetto sociale;

- l’indicazione del sito web permetterà agli uffici del registro delle imprese di comprendere la mission dell’impresa e se quest’ultima si basa sulla volontà di raggiungere un vantaggio competitivo nel campo dell’innovazione;

- nel caso in cui la start-up innovativa non sia in possesso di un sito web, le camere di commercio potranno, senza effettuare anche in questo caso valutazioni di merito ma verificando solamente la coerenza con la normativa nel suo complesso, analizzare un “presentation deck”, che consiste in un documento sintetico utilizzato solitamente dalle start-up innovative per presentarsi ad investitori e potenziali partners, con il quale si propone una descrizione del prodotto o del servizio che si intende offrire e il proprio modello di business;

- potrà essere preso in considerazione come elemento ulteriore il fatto di essere un’impresa ospitata presso un incubatore certificato;

- nel momento in cui, l’analisi dei suddetti elementi non permette alle camere di commercio di effettuare delle valutazioni efficienti, la fattispecie potrà essere sottoposta alla valutazione degli uffici ministeriali.

Per quanto riguarda la scelta di almeno uno dei tre requisiti alternativi previsti dalla lettera h) dell’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che, nel caso in cui la costituzione della società e l’iscrizione nella sezione speciale avvengano contestualmente, la stessa assume il carattere di una “dichiarazione di intenti”.

Come per le spese in ricerca e sviluppo, per le quali la normativa già prevede che “in assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa”, è evidente che anche l’impiego di personale altamente qualificato e il possesso di una privativa industriale o di un software originale, non potranno essere riferiti ad un soggetto giuridico esistente.

Se per il requisito relativo al personale dovrà essere compilata l’autocertificazione prevista dalla normativa e relativa all’indicazione dei titoli di studio, per il requisito numero 3) verrà previsto che la costituenda società sarà titolare o licenziataria o depositaria di almeno una privativa industriale o titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore, a condizione dell’avvenuta iscrizione definitiva nella sezione ordinaria, a seguito della quale si perfezionerà anche l’accesso alla sezione speciale dedicata alle start-up innovative.

Entrando poi nello specifico di ogni singolo requisito, il MISE fa presente che:

- nel caso in cui venga dichiarato il sostenimento di spese in ricerca e sviluppo, gli uffici del registro delle imprese avranno il compito di verificare l’assolvimento della percentuale richiesta dalla legge attraverso i documenti a loro disposizione (bilanci, relazioni e note integrative) e non dovranno compiere un’analisi ispettiva;

- in merito all’impiego di personale altamente qualificato, le camere di commercio dovranno svolgere un’analisi sostanziale, quantitativa e qualitativa. A riguardo viene ribadito che l’impiego della forza lavoro potrà essere effettuato sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque a qualunque titolo, senza ovviamente far venire meno il collegamento essenziale tra la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” e “impiego”. Dovere della start-up innovativa sarà quello di indicare e descrivere dettagliatamente i titoli accademici conseguiti, facendo emergere il possesso dei vincoli quantitativi richiesti dalla normativa;

- con riferimento alle privative industriali e ai programmi per elaboratore, i controlli circa la titolarità e l’inerenza degli stessi con l’oggetto sociale e l’attività svolta dall’impresa, dovranno essere svolti tramite l’accesso alla banca dati dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e al registro tenuto dalla SIAE.

Verifiche dinamiche (in itinere)

Il secondo tipo di controllo che dovrà essere effettuato dagli uffici del registro delle imprese riguarda le verifiche cosiddette “dinamiche” e quindi quelle relative alla perdita fisiologica dei requisiti per il decorso del termine massimo di permanenza nella sezione speciale e al mantenimento degli stessi.

In merito alla perdita dei requisiti è necessario preliminarmente ricordare che secondo l’articolo 25, comma 3, D.L. 179/2012 “le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti”.

Premesso quanto sopra, il Ministero dello Sviluppo Economico, indicando con il 18 dicembre 2017 la data dalla quale si esaurirà lo speciale regime previsto per le società già costituite alla data di entrata in vigore della normativa e dalla quale le cancellazioni saranno regolate in base alla data di iscrizione nella sezione speciale del registro, invita le camere di commercio ad avvisare con adeguato anticipo le società innovative circa tale “scadenza” e in merito alla possibilità, ricorrendone i requisiti, di accedere senza soluzione di continuità al regime previsto per le PMI innovative, avvalendosi della procedura semplificata prevista dalla Guida sintetica redatta dalle Camere di Commercio. 

Quest’ultima prevede che la start-up innovativa, utilizzando il codice 070 della modulistica “Start-up: passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa”, potrà richiedere la cancellazione dalla sezione dedicata alle start-up innovative e l’iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, senza interruzioni e indicando i motivi di tale richiesta.

Ulteriore verifiche dinamica necessaria è quella attinente al controllo del mantenimento dei requisiti necessari per la permanenza nella sezione speciale.

Il comma 15 dell’articolo 25, D.L. 179/2012 stabilisce che “entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese”.

In questa sede gli uffici, operando sostanzialmente le stesse verifiche effettuate in sede di iscrizione, dovranno rilevare la coerenza delle informazioni fornite dalla start-up innovativa nella dichiarazione di conferma con quanto richiesto dalla normativa.

In particolare, anche in questo caso viene focalizzata l’attenzione sul possesso dei tre requisiti alternativi e dopo aver ricordato che già in precedenti pareri il MISE si era espresso in maniera favorevole circa la possibilità di variare il requisito prescelto, la circolare in esame chiarisce che se da un lato, salvo casi eccezionali, il requisito relativo ai diritti di privativa e ai software originali è inalterabile, dall’altro per il requisito numero 2, inerente il personale altamente qualificato, dovranno essere svolti i medesimi controlli effettuati in sede di analisi preventiva e per il requisito attinente le spese in ricerca e sviluppo, nel caso di società per le quali non era ancora stato depositato il bilancio, dovrà essere effettuata una valutazione ex post della previsione presentata dal legale rappresentante al momento dell’iscrizione nella sezione speciale.

Concludendo, il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento all’adempimento previsto dal comma 14 del medesimo articolo 25, D.L. 179/2012 relativo all’obbligo di aggiornamento delle informazioni richieste dalla normativa con cadenza semestrale, raccomanda alle camere di commercio di avvisare con anticipo le società innovative della necessità di provvedervi.

 

Allegati

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