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Documento - 12/12/2014

Legge di stabilità 2015: incentivi alle reti di impresa

Novità per gli incentivi a favore delle reti di impresa di imprese che operano nel settore della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale, istituiti dalla Legge di stabilità 2014.

Il testo del Ddl di Stabilità 2015 approvato alla Camera e ora all’esame del Senato riforma la disciplina della misura di aiuto a favore delle reti di imprese che operano nel settore della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale, istituita con i commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).


Le novità dopo l’approvazione alla Camera
Le innovazioni di maggior rilievo riguardano:
- l’ampliamento della platea dei beneficiari, estendendo la possibilità di accesso agli incentivi anche alle reti soggetto;
- la previsione che, ai fini dell’ammissibilità, le imprese che si aggregano devono occupare almeno 15 individui;
- l’aumento della dotazione finanziaria per il 2015, che passa da 5 a 10 milioni di euro;
- le tipologie di progetti finanziabili.

Le risorse disponibili
A seguito delle modifiche alla disciplina dell’agevolazione, apportate nel corso dell’approvazione del ddl di Stabilità alla Camera, le risorse finanziarie complessivamente stanziate ammontano a 15 milioni di euro, di cui:
- 5 milioni di euro per l’anno 2014;
- 10 milioni di euro per l’anno 2015.

Le aggregazioni ammissibili
La misura di aiuto è rivolta alle imprese, composte da almeno 15 individui, che si aggregano al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
Secondo la nuova versione dell’agevolazione prevista dal Ddl Stabilità, le forme di aggregazioni ammesse sono:
- le associazioni temporanee di imprese (ATI);
- i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI);
- le reti di impresa aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (reti-soggetto).

Le reti di impresa
L’istituto del contratto di rete tra imprese è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, del D.L. n. 5/2009 (Decreto incentivi).
La normativa è stata modificata varie volte: una prima volta dalla Legge 99/2009, poi dal D.L. 78/2010, successivamente dal DL 83/2012 (Decreto Sviluppo) e, infine, dal D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo bis)
Ai sensi del vigente comma 4-ter dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009, “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato ...”. A tal fine gli imprenditori si impegnano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie imprese sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa.
Dal punto di vista formale esistono 2 tipi di contratto di rete:
1) rete-soggetto: rete con fondo patrimoniale comune che, attraverso l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui ha sede la rete, acquista soggettività giuridica. La rete soggetto è un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto. Secondo quanto precisato dall’Agenzia della Entrate, nella circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, la rete “soggetto” è un autonomo soggetto passivo di imposta, con tutti i conseguenti obblighi tributari e contemporaneamente si mantiene inalterata la soggettività tributaria e quindi gli obblighi delle imprese partecipanti. In particolare, le reti soggetto sono assoggettate ad IRES e rientrano tra gli enti commerciali o non commerciali “diversi dalle società” di cui alle lett. b) o c) dell’art. 73 del T.U.I.R., a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. Le reti soggetto sono anche autonomi soggetti passivi IRAP. Sussiste infine la soggettività passiva ai fini IVA e quindi alla rete è attribuito un numero di partita IVA;
2) rete-contratto: reti non dotate di soggettività giuridica. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 20/E/2013, l’assenza della soggettività giuridica determina l’assenza di
soggettività tributaria della rete e, di conseguenza, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

Progetti finanziabili
Secondo il nuovo assetto normativo dell’agevolazione, sono finanziabili progetti, di durata di almeno 2 anni, finalizzati: 
- alla creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
- alla creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale;
- alla creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
- alla messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;
- alla creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.

Condizione di ammissibilità
Le agevolazioni sono riconosciute a condizione che i progetti siano svolti in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche.

Iter di attuazione
E’ demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico la definizione delle disposizioni applicative necessarie per la piena operatività dell’agevolazione.

In allegato la tabella di confronto.

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