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News - 19/05/2016

"Reverse charge" rimborso prioritario del credito IVA D.M. 29 aprile 2016 - Nota Ance

Rimborso prioritario credito IVA derivante prestazioni pulizia demolizione installazione impianti completamento edifici assoggettate meccanismo "reverse charge" anche per le imprese edili

Lo prevede il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 29 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 13 maggio 2016 , in attuazione dell’art.38-bis, co.10, del D.P.R. 633/1972. Il D.M. 29 aprile 2016 ha modificato l’art.1 del D.M. 22 marzo 2007, relativo alle prestazioni assoggettate al “reverse charge” che consentono di richiedere i rimborsi IVA prioritari.
 
 In particolare, il rimborso del crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria, ossia entro tre mesi dalla richiesta, opera già a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2016.
 
 Il D.M. 29 aprile 2016 amplia, così, la platea dei soggetti che possono accedere ai rimborsi IVA prioritari, includendovi anche le imprese del settore edile che seguono lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici per i quali, come noto, dal 1° gennaio 2015 si applica il meccanismo dell’inversione contabile (cfr. art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972). Introdotto dall’art.1, co.629, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità 2015) – cfr.  News “Fiscale” 08/01/2016 Manutenzione straordinaria per gli appalti unici niente "reverse charge" precisazione AdE 37/2015 -  News “Fiscale” 01/04/2015 Estensione del "reverse charge" C.M. 14/E/2015 nuove fattispecie sottoposte dal 1° gennaio 2015 all'"inversione contabile" - Nota Ance.
 
 Per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, quindi, tale nuova fattispecie si aggiunge al rimborso IVA prioritario già riconosciuto dal 2007 per le prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nel settore edile, ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972 e del D.M. 22 marzo 2007.
 
 Restano ferme, anche alla luce delle citate novità, le condizioni per ottenere il rimborso, stabilite dalla normativa di riferimento (art.2 del D.M. 22 marzo 2007), che devono verificarsi contestualmente, quali:
 
- esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
 
- eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore a:
-      10.000 euro, in caso di rimborso annuale,
-        3.000 euro, in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
 
- eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
 
Sempre in tal ambito, si ricorda che il rimborso prioritario del credito IVA viene riconosciuto anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A., che comportano l’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment” – art.17-ter del D.P.R. 633/1972), D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015, al riguardo, si ricorda che i soggetti che eseguono operazioni nei confronti della P.A., sottoposte allo “split payment” possono richiedere i rimborsi IVA prioritari, senza il rispetto delle condizioni di cui al citato D.M. 22 marzo 2007 ( Cfr News “Fiscale”16/04/2015 "Split payment" CM 15/E/2015 chiarimenti Agenzia Entrate niente sanzioni errori fatturazione fino 12.04.2015 - Nota Ance).
 
In ogni caso, resta confermato che il credito IVA derivante dalle operazioni assoggettate al “reverse charge”, ovvero alla “scissione dei pagamenti” può essere utilizzato, oltre che a rimborso (prioritario), anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”, mediante Modello F24).

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