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News - 05/05/2017

Testo integrale dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, tenutasi il 4 maggio 2017 dinnanzi alle Commissioni riunite Bilancio, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

Misure fiscali del DL 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. "Manovrina")

Le misure introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,1 rivestono particolare rilevanza per le attività dell’Agenzia delle entrate in quanto sono finalizzate, da un lato, a potenziare gli strumenti per una più efficace azione di contrasto dei comportamenti evasivi e fraudolenti e, dall’altro, a deflazionare il contezioso tributario e a migliorare l’attrattività del sistema paese.

Su questi macro ambiti si sofferma la  disamina, evidenziando gli aspetti di carattere tecnico e i profili operativi connessi all’entrata in vigore del decreto

 


Su segnalazione di Confindustria vi riportiamo il passaggio contenuto a pagina 13 relativo all'esercizio della detrazione IVA in considerazione delle modifiche di cui all'articolo 2 del DL 50/2017:

"Non è stata prevista una disciplina transitoria da applicarsi alle fatture ricevute nel vigore della norma precedente e non ancora registrate. Tale mancanza, secondo alcuni autori, potrebbe comportare, in particolare, l’esclusione del diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle fatture degli anni 2015 e 2016 non annotate nel registro acquisti, per il quale il termine più breve di registrazione fissato dal nuovo articolo 25 sarebbe ormai decorso.
Tale problematica può, tuttavia, essere superata applicando il principio generale che governa il succedersi nel tempo delle norme giuridiche, secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire (art. 11 delle preleggi).
L’irretroattività delle leggi tributarie è, inoltre, sancita dall’art. 3, comma 1, dello Statuto del contribuente.
Ciò comporta che le nuove regole sulla detrazione dell’imposta e, quindi, sui termini di registrazione delle fatture di acquisto, si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017, anno in cui entra in vigore la nuova normativa, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell’imposta previsti dagli articoli 19 e 25 del DPR n. 633 del 1972 nel testo in vigore prima della modifica."

Si tratta di un primo elemento di chiarezza, fortemente auspicato dalle imprese, che risponde in parte a quanto da Confindustria evidenziato sul tema, durante l'audizione del 2 maggio u.s. 

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