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News - 21/06/2016

Strutture ricettive extra alberghiere illegittimo il regolamento del Lazio Sentenza TAR 13 giugno 2016, n. 6755 - Nota Ance

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla AGCM dichiarando illegittimo il regolamento della Regione Lazio in quanto recherebbe misure limitative dell'attività ricettizia extra alberghiera

Il Regolamento Regionale del Lazio 7 agosto 2015, n. 8 contenente la disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere ( Cfr. News “Turismo, beni culturali e sport” del  10/09/2015 ) è stato oggetto di impugnativa da parte dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) che ne ha rilevato diversi profili di contrasto con i principi della libera concorrenza legati all’introduzione o all’inasprimento di requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività extralberghiera, idonei a tradursi in un’ingiustificata limitazione dell’accesso e dell’esercito di tale attività, limitando l’operatività delle strutture e subordinandone l’accesso al mercato al rispetto di vincoli di natura dimensionale.
 
Il Tar Lazio con la sentenza 13 giugno 2016 n. 6755 ha accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del regolamento sotto vari profili tra cui:
-       l’attribuzione a Roma Capitale del potere di individuare zone del proprio territorio da destinare all’apertura di ostelli per evitare una eccessiva concentrazione di strutture in determinate zone urbane;
-       l’imposizione di vincoli dimensionali delle strutture in termini di metratura minima obbligatoria di alcuni spazi (un soggiorno di almeno 14 metri quadrati) prescrivendo onerosi (e a volte materialmente impossibili) obblighi di adeguamento anche alle strutture esistenti;
-       l’imposizione alle case vacanza di contratti di affitto della durata minima non inferiore a 3 giorni.
 
Il Tar Lazio ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero pienamente condivisibili soprattutto se comparati alle previsioni della più recente normativa nazionale sulle liberalizzazioni. In particolare, è stato, infatti, richiamato l’art. 34 del DL n. 201/2011 in base al quale: “la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità”. A tal fine non possono essere previste le seguenti restrizioni:
a)    divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
b)   imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
c)    divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; ecc.

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