Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 09/08/2011

Tutela penale dell'ambiente e sistema sanzionatorio SISTRI - Esclusione obbligo Registro carico e scarico rifiuti

In G.U. il decreto legislativo

È  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 177 del 1-8-2011) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121,  recante  “Attuazione  della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE  che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2009.
                                          
Le  nuove  disposizioni, in vigore dal prossimo 16 agosto 2011, recepiscono diverse osservazioni formulate da Confindustria nel  corso  dell’iter  legislativo  e  dirette  a  garantire  la  piena conformità del diritto interno alle indicazioni del  legislatore  comunitario,  evitando  di  sanzionare  condotte  meramente  formali  o  di  impatto  trascurabile  e  di criminalizzare, in questo modo, comportamenti privi di concreta offensività dei beni giuridici tutelati.              

Quanto  ai  contenuti,  il  provvedimento  introduce  nel  Codice  penale i due nuovi reati di “Uccisione,  distruzione,  cattura,  prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-  bis)  e  di  “Distruzione  o  deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (artt. 733-bis) e modifica il  decreto  legislativo n. 231/2001, estendendo la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ad una serie  di reati ambientali (art. 25-undecies).                                                                               

In  particolare,  nell'elenco  dei  reati  presupposto  del  decreto 231 sono inserite fattispecie, sia delittuose che  contravvenzionali,  previste  dal  Codice penale, dal Codice dell’ambiente (d. lgs. n. 152/2006), dalle disposizioni a  protezione  di  specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi (l. n. 150/1992), dalle norme a  tutela  dell’ozono (art. 3, l. n. 549 del 2003), nonché dalle disposizioni relative all’inquinamento provocato da navi  (artt.  8  e 9, d. lgs. n. 202/2007, che aveva già recepito nel diritto interno la Direttiva 2005/35/CE). In relazione  alla  commissione  di  tali reati, il decreto legislativo n. 121/2011 dispone a carico dell'ente ritenuto responsabile  l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei soli casi più gravi, di sanzioni interdittive per una durata massima di 6  mesi.                                                                                                                 

Inoltre il decreto n. 121/2011 interviene anche sulla disciplina  delle  sanzioni  connesse  alle  violazioni  del  sistema  di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), prevedendo un regime  graduato  di responsabilità per gli inadempimenti posti in essere nel primo periodo di applicazione del SISTRI, nonché  alcune  modifiche  al  sistema sanzionatorio ordinario di cui all’art. 260-bis del Codice dell’ambiente. Queste ultime  modifiche  sono,  in  particolare,  dirette  a  rendere più proporzionate le pene nel caso di pluralità di violazioni,  meramente  ripetitive,  commesse  dalle  imprese (tetto massimo alle sanzioni applicabili, sulla base del criterio del  cumulo giuridico) ovvero a escludere o attenuare la responsabilità degli operatori in presenza di condotte riparatorie  ex post.                                                                                                              
                                                
Infine si evidenzia che la lett. b) del c. 1) dell'art. 4 del decreto legislativo  esclude nuovamente dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché da attività di scavo (ad. es.: imprese edili).                  
 

Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index