È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 177 del 1-8-2011) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2009.
Le nuove disposizioni, in vigore dal prossimo 16 agosto 2011, recepiscono diverse osservazioni formulate da Confindustria nel corso dell’iter legislativo e dirette a garantire la piena conformità del diritto interno alle indicazioni del legislatore comunitario, evitando di sanzionare condotte meramente formali o di impatto trascurabile e di criminalizzare, in questo modo, comportamenti privi di concreta offensività dei beni giuridici tutelati.
Quanto ai contenuti, il provvedimento introduce nel Codice penale i due nuovi reati di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727- bis) e di “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (artt. 733-bis) e modifica il decreto legislativo n. 231/2001, estendendo la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ad una serie di reati ambientali (art. 25-undecies).
In particolare, nell'elenco dei reati presupposto del decreto 231 sono inserite fattispecie, sia delittuose che contravvenzionali, previste dal Codice penale, dal Codice dell’ambiente (d. lgs. n. 152/2006), dalle disposizioni a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi (l. n. 150/1992), dalle norme a tutela dell’ozono (art. 3, l. n. 549 del 2003), nonché dalle disposizioni relative all’inquinamento provocato da navi (artt. 8 e 9, d. lgs. n. 202/2007, che aveva già recepito nel diritto interno la Direttiva 2005/35/CE). In relazione alla commissione di tali reati, il decreto legislativo n. 121/2011 dispone a carico dell'ente ritenuto responsabile l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei soli casi più gravi, di sanzioni interdittive per una durata massima di 6 mesi.
Inoltre il decreto n. 121/2011 interviene anche sulla disciplina delle sanzioni connesse alle violazioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), prevedendo un regime graduato di responsabilità per gli inadempimenti posti in essere nel primo periodo di applicazione del SISTRI, nonché alcune modifiche al sistema sanzionatorio ordinario di cui all’art. 260-bis del Codice dell’ambiente. Queste ultime modifiche sono, in particolare, dirette a rendere più proporzionate le pene nel caso di pluralità di violazioni, meramente ripetitive, commesse dalle imprese (tetto massimo alle sanzioni applicabili, sulla base del criterio del cumulo giuridico) ovvero a escludere o attenuare la responsabilità degli operatori in presenza di condotte riparatorie ex post.
Infine si evidenzia che la lett. b) del c. 1) dell'art. 4 del decreto legislativo esclude nuovamente dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché da attività di scavo (ad. es.: imprese edili).