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News - 04/02/2016

Bonifica siti inquinati sono ammessi i "Consorzi di scopo" necessaria iscrizione Albo Gestori Ambientali - Nota Ance

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali definisce le condizioni per l'iscrizione dei Consorzi di scopo nella categoria 9 classe A bonifica dei siti inquinati

Lo svolgimento dell’attività di bonifica di siti rientra tra quelle per cui il D.lgs. 152/2006 prevede, (art. 212, comma 5) l’obbligo per l’esecutore dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
 
È altresì opportuno ricordare preliminarmente che l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è necessaria sia che si tratti di opera privata, che di opera pubblica.
 
Nella prassi poiché è sempre più diffuso il ricorso, tra le modalità operative, alla costituzione di apposite strutture quali “i consorzi di scopo”, l’Albo Gestori Ambientali, con la nota del 26 gennaio 2016 n.0054/Albo/Pres, ha fornito alcune indicazioni in risposta al quesito relativo ad un lavoro di importo superiore a 9.000.000,00 € e i cui esecutori, solo in parte, erano iscritti nella categoria 9, Classe A (lavori di importo Euro  9.000.000,00 €).
 
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la nota citata, si è espresso nel senso che l’iscrizione per la categoria 9, Classe A, dovrà essere in possesso, nel caso di consorzio di scopo, di tutti i soggetti che ne fanno parte.
 
In proposito il Comitato ha stabilito che i consorzi di scopo possono iscriversi nella categoria 9, classe A, dell’Albo, anche in assenza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, purché sussistano le seguenti condizioni:
  • tutti i soggetti consorziati devono essere iscritti nella classe A, della categoria 9 e fare parte del RTI a cui è stato aggiudicato l’appalto;
  • l’esistenza e la durata del consorzio devono essere collegate ai lavori di bonifica oggetto dell’appalto e il consorzio per espressa clausola statutaria deve, al termine dei lavori, essere estinto, cancellato dal Registro delle Imprese e conseguentemente dall’Albo Gestori Ambientali.
La questione nasceva dal fatto che i consorzi di scopo non sono, per loro stessa natura, in possesso del requisito richiesto dall’Allegato alla Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1 del 30 gennaio 2013 ai fini dell’iscrizione in categoria 9, relativamente a pregressi interventi di bonifica.

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