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News - 11/10/2017

Buoni Pasto

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stati individuati:

• gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto;

• le caratteristiche dei cosiddetti buoni pasto;

• il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

 

L’aspetto più innovativo del decreto consiste nel fatto che dalla data di entrata in vigore del provvedimento si potranno utilizzare fino ad otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa.

L’emissione dei buoni potrà essere prevista in favore dei prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno sia part-time, anche nel caso in cui l’orario di lavoro non stabilisca una pausa per il pasto, nonché per coloro che a vario titolo hanno intrapreso un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà naturalmente cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili.

I buoni – il cui valore sarà comprensivo dell’Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande – potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi. Gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l’intero valore facciale»; in altri termini, non daranno diritto al resto.

I buoni pasto emessi in forma cartacea dovranno riportare – oltre al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro, alla ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, al valore facciale espresso in valuta corrente, al termine ultimo di utilizzo e ad uno spazio destinato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato – anche la seguente dicitura: «il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Le medesime indicazioni saranno riportate anche sui buoni pasto emessi in forma elettronica attraverso un’associazione elettronica sul relativo carnet elettronico ed il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell'utilizzo.

Il decreto, dopo aver individuato gli esercizi commerciali ove potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto e le caratteristiche dei buoni stessi, fissa le linee guida degli accordi che dovranno essere stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati. 

In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto, sarà vietato «pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell’aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente».

 

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