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News - 12/01/2016

Autotrasporto definiti i divieti di circolazione per il 2016 - Modalità Richiesta Autorizzazioni in deroga

Decreto 22 dicembre 2015 direttive calendario limitazioni circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2016 veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate modalità richiesta autorizzazioni in deroga

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 31/12/2015, il Decreto del 22/12/2015,firmato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che contiene, come di consueto, il calendario dei divieti per la circolazione riferiti ai mezzi pesanti ossia con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.
 
Il nuovo calendario dei divieti pubblicato anche nel sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti per l’anno 2016 stabilisce che  la circolazione fuori dai centri abitati sarà dunque vietata in alcune delle seguenti giornate:   – Dalle ore 9 alle 22: tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre e nei giorni 1 e 6 gennaio; lunedì 28 marzo; lunedì 25 aprile; martedì 1° novembre; giovedì 8 e lunedì 26 dicembre. – Dalle ore 7 alle 22: tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre. – Dalle ore 14 alle 22: venerdì 25 marzo e 5 agosto. – Dalle ore 8 alle 16: sabato 2, 9, 16 e 23 luglio; 20 e 27 agosto. – Dalle ore 8 alle 22: giovedì 2 giugno; sabato 30 luglio e 6 agosto; lunedì 15 agosto. – Dalle ore 16 alle 22: venerdì 29 luglio. – Dalle ore 9 alle 16: sabato 26 marzo e 29 ottobre.
 
- la fine del periodo sperimentale e la stabilizzazione della deroga generale per i trasporti combinati, con la limitazione in un raggio di 150 km in linea d’aria anche per i terminal ferroviari e per i soli veicoli “a carico”;
- la domanda di autorizzazione prefettizia per i cicli continui può essere presentata anche alla Prefettura del luogo di stabilimento.
 
Possibile avanzare istanza per richiedere autorizzazione di circolare nei giorni impediti da calendario.
 
Interessa solo se si intenda chiedere deroga ai limiti di circolazione di mezzi pesanti, come già esplicitati, in casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza nonché per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale , a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite, è possibile inoltrare alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo la richiesta di circolazione in deroga (art. 4 comma 1 lettera c) del citato decreto).
 
In particolare, per accertate necessità, la circolazione di tali automezzi nei giorni di divieto potrà essere consentita nei casi espressamente previsti, con istanza deve essere indirizzata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di partenza, almeno 10 giorni prima della data di inizio del trasporto per il quale si chiede l'autorizzazione alla circolazione. L'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza ha sede legale la società che esegue il trasporto. Per specifica documentazione si intende ogni documento ritenuto utile a dimostrare l’assoluta necessità ed urgenza del trasporto da effettuare, come ad esempio un ordine di servizio del Direttore dei Lavori, il quale prescrive formalmente la reale necessità e continuità del ciclo di produzione, anche nei giorni festivi o nei periodi di divieto. Per la richiesta di autorizzazione si deve utilizzare un apposito modulo c.d. “modulo D –trasporto merci per casi di assoluta necessità e urgenza”, scaricabile dai siti internet delle varie Prefetture e apporre una marca da bollo da 16,00 euro per l’istanza unitamente ad un’ulteriore marca da bollo da 16,00 euro per il ritiro dell’autorizzazione. La domanda in bollo da € 16,00 deve contenere: Generalità del richiedente ;Targa e tipo di automezzo ; itinerario (luogo di partenza - di arrivo e percorsi con denominazione delle relative direttrici da percorrere) ; Merci da trasportare (merci deperibili ecc.) ; Motivo per il quale si chiede l'autorizzazione ; Periodo (non superiore a 4 mesi estendibile a 6 mesi per le merci deperibili).
 
L’inizio del viaggio può avvenire solo ed esclusivamente se la Prefettura competente ha rilasciato preventivamente l’autorizzazione (art. 6 comma 1 e art. 7 comma 1 del decreto). Le autorizzazioni prefettizie in deroga alla circolazione sono estendibili ai veicoli che circolano scarichi se la circolazione di detti veicoli avviene nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprende la fase di trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
 
Cogliamo l’occasione per segnalare alle imprese edili in possesso di autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei veicoli eccezionali, nonché la circolazione dei veicoli/complessi di veicoli che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità, e la circolazione di macchine operatrici eccezionali, che circolano su strada, che sussiste l’obbligo di osservare anche le limitazioni alla circolazione contenute nelle citate autorizzazioni. Il trasporto delle merci pericolose (quali gli esplosivi utilizzati in edilizia) è vietato indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati nella predetta tabella, anche dal 28 maggio al 11 settembre compresi, dalle ore 8.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva (art. 9 comma 1 del decreto). In deroga al divieto suddetto possono essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità e d’urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale i cui cantieri eseguono lavorazioni a ciclo continuo anche nei giorni festivi. (art. 9 comma 3 del decreto).
 
il divieto di circolazione non si applica, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto in parola:
•             ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché muniti del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
•             ai veicoli che rientrano alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
•             ai trattori isolati quando viaggiano senza il semirimorchio, in quanto non eccedenti il limite di 7,5 tonnellate di massa complessiva.
 
Per visionare gli ulteriori veicoli e complessi di veicoli esclusi dal citato divieto di circolazione, si rimanda inoltre all’art. 3 comma 1 e all’art. 4 del decreto.
 
Ai sensi dell’articolo 6, comma 12 del Codice della Strada, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00 (riduzione del 30% non consentita) e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 4 mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo. E’ fatta salva la possibilità di pagare entro 60 giorni, dalla contestazione o dalla notifica, la relativa somma minima della sanzione pecuniaria (articolo 202 comma 1 del Codice della Strada).  Infine le limitazioni previste nel calendario interessano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose. Non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti precisati nel decreto, come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana.

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