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News - 12/01/2022

Ministero salute – Avviso di rettifica 11 gennaio 2022

Comunicato relativo al decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 (Raccolta 2022), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore».

Sul sito del Ministero della salute è stato pubblicato l’Avviso di rettifica 11 gennaio 2022: Comunicato relativo al decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 (Raccolta 2022), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»,  pubblicato nella G.U. Serie Generale , n. 7 del 11 gennaio 2022:

Nel decreto-legge citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella  sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:

  • alla pagina  2,  prima  colonna,  all'articolo  1,  comma  1, capoverso art. 4-quinquies, comma 3, dove e' scritto: "3. Il possesso delle certificazioni...", leggasi: "3. La verifica del possesso delle certificazioni...";
  • alla pagina 4, prima colonna, all'articolo 3, comma 1,  lett.a), n. 2, dove e' scritto: «...comma 3,  le  parole  "comma  1"  sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";», leggasi: «...comma 3, le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1  e 1-bis";».

Pertanto, si riscrivono, per comodità, le parti oggetto di rettifica/modifica:

Art. 1  - Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

(omissis)

Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. La verifica del possesso  delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di lavoro.

(Omissis)

Art. 3 - Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»;

2) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

(Omissis)

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