Vi informiamo che è stata pubblicata nella G.U. n. 26 del 1° febbraio 2022 l'Ordinanza 31 gennaio 2022 del Ministero della salute: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
Uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie
Fino al 10 febbraio 2022, e' fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.
Sospensione attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attivita' che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
La presente ordinanza produce effetti a partire dal 1° febbraio 2022.