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News - 09/03/2022

Legge 4 marzo 2022 n.18 – Conversione in legge, con modificazioni, del DL 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli istituti della formazione superiore

Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2022

Vi informiamo che nella G.U. n. 56 del 8 marzo 2022 è stata pubblicata la Legge 4 marzo 2022, n. 18: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n.  5, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti  salvi  gli effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.

Si espongono, di seguito, le novità:

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. Quindi viene eliminato quindi il limite dei sei mesi di validità.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza

Le disposizioni sull'autosorveglianza saranno applicate anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

  • Vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia

Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

L'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

  • Vaccino non autorizzato o non riconosciuto come equivalente in Italia

Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate alcune importanti modifiche: nelle imprese, dopo il quinto giorno di  assenza  ingiustificata, il datore di lavoro puo' sospendere il  lavoratore per la  durata  corrispondente  a  quella  del  contratto  di  lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non  superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto  termine  del 31 marzo 2022, senza conseguenze  disciplinari  e  con  diritto  alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.

Emissione e trasmissione del certificato di guarigione

La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante, ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, non comporta alcun onere a carico del paziente .

Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento

A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice

A condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la continuità delle visite da parte di familiari con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

Misure concernenti l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie

Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde.

Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’auto sorveglianza, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione

1) Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

b) Nelle scuole primarie

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data del l’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è atte stato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) Nelle scuole secondarie di primo grado, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni di rettamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

 

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2, e l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Nelle istituzioni e nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Lavoro agile per genitori di figli con disabilità

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Allegati
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Chiara Antonelli




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Telefono: 0684499334
Mail: chiara.antonelli@un-industria.it

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adelaide.iones@un-industria.it
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