Segnaliamo la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n.117 del 15 marzo 2022 (in allegato) riguardo il tema dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese per una erronea applicazione del massimale contributivo.
La fattispecie trae origine da una campagna di accertamenti avviata dall’INPS presso alcune imprese, per richiedere la contribuzione non versata dal 2015 e per le annualità ancora aperte. Tali irregolarità dipendevano dall’omessa comunicazione da parte dei dipendenti ai propri datori di lavoro della esistenza di un’anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, che precludeva l’applicazione del citato massimale.
L’Agenzia ricorda che ai sensi della lettera e) dell’articolo 10 comma 1 del TUIR sono deducibili, non solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ma anche i contributi previdenziali versati facoltativamente all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, non essendo la previsione della deducibilità di tali contributi subordinata ad una specifica finalizzazione degli stessi. Non sono, invece, deducibili le somme versate per sanzioni e interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati.
L’Agenzia poi evidenza che i contributi in trattazione sono deducibili se risultano a carico del contribuente e debitamente documentati.
Inoltre, in applicazione del criterio di cassa, ai fini della deducibilità, occorre fare riferimento al periodo d’imposta in cui l'istante rimborsa tali oneri all'ex datore di lavoro e non all'annualità in cui l'ex datore di lavoro è stato chiamato a versare, e ha versato, la maggior quota contributiva a carico del dipendente, regolarizzando le omissioni contributive obbligatorie.
Operativamente tali contributi dovranno essere indicati nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato ai "Contributi previdenziali e assistenziali", relativa al periodo d'imposta in cui tali contributi sono restituiti all'ex datore di lavoro (Rigo E21).