Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Vi informiamo che nella G.U. n. 85 dell'11 aprile 2023 è stata pubblicata la Legge 11 aprile 2023, n. 38: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Tra le principali novità che entrano in vigore, si segnalano:
- La proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 del termine per avvalersi della detrazione al 110% per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- L’introduzione- di una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028;
- A partire dal 17 febbraio 2023, l’introduzione del divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. Sono previste eccezioni. In particolare, vengono esclusi dal divieto alcuni specifici interventi:
-gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
-quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato;
-quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).
Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2023
Con riserva di ulteriore approfondimento da parte delle Aree competenti.
In allegato è disponibile il testo coordinato.