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News - 22/08/2023

Disposizioni in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi e di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze, nonché in materia di personale della Magistratura, del Ministero della giustizia e della cultura

Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105 pubblicato nella GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023

Vi informiamo che nella G.U. Serie Generale n.186 del 10-08-2023, è stato pubblicato il DL 10 agosto 2023 n.105 che introduce disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi e di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché in materia di personale della Magistratura, del Ministero della giustizia e del Ministero della cultura.

Il testo interviene in diversi ambiti.

Di seguito le principali previsioni:

- Disposizioni in materia di processo penale

Al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto a reati di particolare gravità, si stabilisce espressamente che la disciplina speciale in materia di intercettazioni per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l’autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi

anche a fattispecie di reato che esprimono un’offensività omogenea rispetto a quelle di criminalità organizzata e, in particolare, ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (associazioni di tipo mafioso). Si stabilisce che le nuove disposizioni si applichino anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Inoltre, si prevede l’istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali, dirette a realizzare, per le attività d’intercettazione, più elevati ed uniformi livelli di sicurezza, un aggiornamento tecnologico adeguato alla delicatezza della materia, una maggiore efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi. Si disciplina un progressivo percorso al fine di consentire di localizzare presso le nuove infrastrutture digitali l’archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture. È espressamente ribadito che il Ministero della giustizia, pur nell’ambito delle suddette attività, non può avere accesso ai dati in chiaro, che restano coperti dal segreto investigativo.

- Disposizioni in materia di processo civile

Al fine di non generare un sovraccarico sui giudici togati, si deroga fino al 31 dicembre 2023 alla regola prevista dal Codice di procedura civile in base alla quale, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, non possono essere delegati ai giudici onorari adempimenti relativi all’ascolto del minore, all’assunzione delle testimonianze e ad altri atti riservati al giudice. Si prevede che il giudice onorario cui sia stato delegato l’ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria componga il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. Infine, si confermata la previsione secondo cui la prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

- Disposizioni in materia di personale dirigente delle pubbliche amministrazioni

Si prevede che, fino al 31 dicembre 2026, le pubbliche amministrazioni possano trattenere in servizio i dirigenti generali dei dipartimenti, o delle strutture corrispondenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, si elimina il divieto di conferire incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

- Disposizioni in materia di personale di magistratura e del Ministero della giustizia

Si introducono specifiche disposizioni riguardo ai corsi di formazione dei magistrati per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.
Inoltre, fino al 31 marzo 2033, in deroga alle norme vigenti, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso della necessaria anzianità possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza. Sempre fino al 31 marzo 2033, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche se non in possesso dell’anzianità necessaria, può essere conferito l’incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore, allo scopo di consentire l’attribuzione dell’incarico ai nuovi vincitori di concorso che saranno assunti entro la fine di settembre. 

- Disposizioni in materia di contrasto agli incendi boschivi

Si modifica il delitto di incendio boschivo. In particolare, si innalza la pena minima da quattro anni a sei anni di reclusione per la fattispecie di incendio doloso e da uno a due anni di reclusione per la fattispecie di incendio colposo e si prevede una nuova circostanza aggravante, ad effetto speciale dell’ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».

-Disposizioni per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche

Si prevede che la quota parte di spettanza statale del gettito dell’otto per mille dell’IRPEF, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell’anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base di domande presentate entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.
Inoltre, si specifica che le risorse a diretta gestione statale riferite a scelte non espresse dai contribuenti e oggetto di ripartizione negli anni dal 2024 al 2027 possono essere utilizzate anche per interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
La medesima finalità del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche entra a far parte a regime, dalla dichiarazione dei redditi per il 2023, delle scelte che possono essere compiute dai contribuenti nel destinare il proprio otto per mille allo Stato.

-Disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica

Di particolare importanza sono le disposizioni volte al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Si abroga la disciplina relativa alle misure concernenti l’isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 e il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi.

Resta fermo in ogni caso il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica.

In particolare, il Decreto Legge, al Capo VI, Art. 9. “Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARSCoV-2” modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, abrogando l’articolo 10-ter (Isolamento e autosorveglianza) e sopprimendo all’articolo 13, comma 1, le parole «10 -ter , comma 2»

- Disposizioni in materia di cultura

Si ridefiniscono le competenze del Ministero della cultura in modo più coerente, aggiungendone alcune in materia di audiovisivo, tutela dei beni paesaggistici e del patrimonio archivistico e promozione della creatività contemporanea. Inoltre, l’ordinamento del Ministero passa da una struttura a segretario generale a una costruita su un massimo di 4 dipartimenti. Si proroga di tre mesi (fino al 15 dicembre 2023) la disposizione che ha disposto l’incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale per finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

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