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News - 18/03/2024

Il Nuovo Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è incluso nel D.L. PNRR (DL 2.3.2024 n.19), in via di conversione, e richiede l'emanazione di specifici D.M. attuativi. Prevede la destinazione di 6.3 miliardi PNRR a incentivi fiscali per investimenti in green e digitale

Il piano Transizione 5.0, incluso nel DECRETO PNRR, prevede importanti crediti d’imposta fino al 45% per gli investimenti delle imprese mirati al risparmio energetico.

Qui la prima news sulla pubblicazione del Decreto PNRR, con il testo del D.L. e del Dossier D.L. 19/2024 – A.C. 1752 Parte I – Schede di lettura.

Qui è consultabile l'audizione di Confindustria alla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati nell'abito dell'iter di conversione del Decreto PNRR.

Il Piano Transizione 5.0 è volto a stimolare nel 2024 e 2025 gli investimenti in progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici e diventerà a tutti gli effetti operativo solo dopo l’emanazione dei decreti attuativi ancora mancanti.

1. Platea dei beneficiari

Possono accedere al beneficio del Piano Transizione 5.0 “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato … indipendentemente dalla forma giuridica, dal  settore  economico  di  appartenenza,  dalla  dimensione  e  dal  regime  fiscale… Che negli anni 2024 e 2025 che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”.

Restano invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità  aziendale,  o  sottoposte  ad  altra  procedura  concorsuale… Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001”.

Occorre fare attenzione anche a risultare in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza e il versamento dei contributi.

2. Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (legge cosiddetta Impresa 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Solo se effettuate nell’ambito di un investimento in beni materiali ed immateriali con le caratteristiche suddette, sono ammessi all’agevolazione anche:

1) gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti di stoccaggio. I moduli fotovoltaici sono agevolabili solo se rispondono ai seguenti requisiti, attestati dal produttore, di carattere territoriale e qualitativo (art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) del D.L. n. 181/2023):

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% del loro costo);

c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0% (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 140% del loro costo);

2) le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi: concorrono al credito nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso per un importo massimo di 300.000 euro.

3. Misura del beneficio fiscale ottenibile in credito d’imposta

• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

• 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

• al 40%, 20% e 10%,

nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
 

• al 45%, 25% e 15%,

nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

4. Documentazione

Per l’acquisto di beni 4.0 si confermano i requisiti e le procedure già in essere (es. requisito dell’interconnessione; perizie asseverate/certificazioni di enti accreditati).

Per i progetti sarà necessaria:

  • una certificazione ex ante, che attesti la coerenza del progetto con gli obiettivi della norma e
  • una certificazione ex post, che accerti il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

5. Cumulabilità

Il credito non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- il credito d’imposta per gli investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020;

- il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, ex art. 16 del DL 124/2023.

6. La modalità di fruizione

Decorsi 5 giorni dalla trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie dal GSE all’Agenzia delle entrate, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in “compensazione orizzontale” su modello F24 entro il 31 dicembre 2025. Gli importi eventualmente non utilizzati a tale data sono fruibili in cinque quote annuali di pari importo. Il credito non può essere ceduto nemmeno a società del gruppo aderenti al medesimo consolidato fiscale del beneficiario.

7. La riduzione dei consumi 

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. 

8. Decreto attuativo

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale. In particolare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con apposito decreto dovrà definire, entro 30 giorni dall'entrata in vgore del Decreto PNRR:

  • i contenuti e le modalità di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e della documentazione richiesta
  • i criteri per determinare il risparmio energetico, anche in relazione al cosiddetto “scenario controfattuale”
  • i limiti di spesa ammissibili
  • i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni, oltre alle coperture assicurative di cui dovranno essere dotati
  • gli investimenti non ammissibili
  • le modalità' con le quali e' effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Sul tema si rinvia a successive comunicazioni di Confindustria e Unindustria.

9. Prospetto riassuntivo

Prospetto riassuntivo di riduzioni dei consumi energetici e del'intensità dell'agevolazione: 

Percentuale di riduzione dei consumi energetici

Tipologia di investimento

Importo investimento

Credito d’imposta

3-6%

Struttura produttiva

Sino a 2,5 milioni

35%

3-6%

Struttura produttiva

Da 2,5 milioni a 10 milioni

15%

3-6%

Struttura produttiva

Da 10 milioni a 50 milioni

5%

5-10%

Processo

Sino a 2,5 milioni

35%

5-10%

Processo

Da 2,5 milioni a 10 milioni

15%

5-10%

Processo

Da 10 milioni a 50 milioni

5%

       

6-10%

Struttura produttiva

Sino a 2,5 milioni

40%

6-10%

Struttura produttiva

Da 2,5 milioni a 10 milioni

20%

6-10%

Struttura produttiva

Da 10 milioni a 50 milioni

10%

10 – 15%

Processo

Sino a 2,5 milioni

40%

10 – 15%

Processo

Da 2,5 milioni a 10 milioni

20%

10 – 15%

Processo

Da 10 milioni a 50 milioni

10%

       

>10%

Struttura produttiva

Sino a 2,5 milioni

45%

>10%

Struttura produttiva

Da 2,5 milioni a 10 milioni

25%

>10%

Struttura produttiva

Da 10 milioni a 50 milioni

15%

>15%

Processo

Sino a 2,5 milioni

45%

>15%

Processo

Da 2,5 milioni a 10 milioni

25%

>15%

Processo

Da 10 milioni a 50 milioni

15%

 

NB: I limiti di spesa fanno riferimento all’investimento annuo.

 

Per approfondimenti è possibile consultare anche le slides realizzate da Confindustria: https://www.un-industria.it

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