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News - 07/05/2024

Tutela penale dell’ambiente - pubblicata la Direttiva (UE) 2024/1203

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 aprile 2024, la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, che fissa norme minime a livello UE sulla definizione dei reati ambientali e delle sanzioni, ed abroga le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

La direttiva fissa norme minime a livello di UE sulla definizione dei reati e delle sanzioni e si applicherà solo ai reati commessi all'interno dell'UE. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Rispetto alla precedente normativa del 2008, il numero di condotte che costituiranno reato passerà da nove a venti. I nuovi reati comprendono: il traffico di legname, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.

Inoltre, la nuova direttiva introduce una clausola relativa ai "reati qualificati" che si applica quando un reato di cui alla direttiva è commesso intenzionalmente e provoca la distruzione dell'ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni, i reati dolosi che provocano il decesso di una persona saranno punibili con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni (gli Stati membri possono decidere di prevedere sanzioni ancora più severe nella loro legislazione nazionale). Altri reati comporteranno la reclusione fino a cinque anni. La pena detentiva massima per i reati qualificati sarà di almeno otto anni.

Per le imprese le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro. Per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di euro.

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l'obbligo per l'autore del reato di ripristinare l'ambiente o di risarcire i danni, l'esclusione dello stesso dall'accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

Infine, dalla sua entrata in vigore (20 maggio 2024), gli Stati membri disporranno di due anni per adeguare le norme nazionali alla direttiva.

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