È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2026, n. 84, recante disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 857 e 858, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), concernente l’introduzione di specifici obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi all’utilizzo di contributi pubblici qualificati come “di entità significativa”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 4 giugno 2026 e si inserisce nel più ampio quadro delle misure volte al rafforzamento della trasparenza, della tracciabilità e della verifica dell’impiego di risorse pubbliche erogate a soggetti privati, con particolare riferimento ai contributi destinati alla realizzazione di finalità di interesse pubblico o di specifici programmi progettuali.
Il DPCM definisce in maniera puntuale sia il perimetro soggettivo sia quello oggettivo di applicazione della disciplina, individuando i requisiti in presenza dei quali un contributo pubblico deve essere qualificato come “significativo” ai fini dell’assoggettamento ai nuovi obblighi.
Sotto il profilo soggettivo, rientrano nell’ambito applicativo i contributi a carico dello Stato erogati da:
Sul piano oggettivo, la disciplina trova applicazione esclusivamente in presenza di contributi che soddisfino cumulativamente determinati requisiti.
In primo luogo, le risorse devono essere destinate al perseguimento di finalità di interesse pubblico ovvero alla realizzazione di specifici progetti, programmi o interventi individuati dall’amministrazione erogante. Restano pertanto esclusi:
In secondo luogo, il contributo deve presentare un requisito dimensionale o di incidenza economica particolarmente rilevante, risultando:
Il decreto chiarisce inoltre che la disciplina si applica ai contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025, fatta salva la possibilità per il beneficiario di rinunciare al contributo medesimo.
Particolare rilievo assumono le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione. Il DPCM attribuisce infatti agli organi di controllo interno — collegi sindacali, collegi dei revisori o organi equivalenti — il compito di verificare:
Gli esiti delle verifiche dovranno essere formalizzati in una relazione annuale da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo.
Il DPCM introduce inoltre specifici obblighi organizzativi in capo ai soggetti beneficiari che risultino privi di adeguati assetti di controllo interno. In tali ipotesi, gli enti saranno tenuti a procedere alla costituzione di organi di controllo, anche in forma monocratica, mediante l’adozione delle necessarie modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.
Sotto il profilo delle conseguenze applicative, il decreto prevede che:
possano rilevare ai fini della valutazione concernente l’eventuale concessione di ulteriori contributi pubblici negli esercizi successivi. Dunque, pur non introducendo direttamente meccanismi automatici di revoca o sanzioni pecuniarie, il sistema delineato dal decreto configura un rilevante presidio reputazionale e amministrativo, suscettibile di incidere sull’accesso futuro ai finanziamenti pubblici.
La nuova disciplina determina, pertanto, un significativo e discutibile incremento degli obblighi di governance, compliance amministrativo-contabile e accountability in capo ai soggetti privati beneficiari di finanziamenti pubblici rilevanti, introducendo meccanismi di verifica strutturata dell’utilizzo delle risorse e presidi organizzativi che potranno avere impatti operativi rilevanti, soprattutto per enti, fondazioni, organismi e società non precedentemente dotati di sistemi di controllo interno formalizzati.
Alla luce dell’imminente entrata in vigore del provvedimento, appare opportuno che i soggetti potenzialmente interessati avviino tempestivamente una ricognizione su:
al fine di verificare il livello di conformità al nuovo quadro regolatorio e predisporre gli eventuali adeguamenti organizzativi richiesti dalla disciplina.
Quanto alla decorrenza della disciplina e criticità temporali, particolare attenzione merita il regime temporale introdotto dal provvedimento.
Il DPCM prevede infatti l’applicazione della disciplina ai contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025, pur entrando in vigore soltanto il 4 giugno 2026. Tale impostazione determina una evidente retroattività sostanziale degli obblighi introdotti, con possibili criticità operative per i soggetti interessati.
Il termine ordinario per la predisposizione e trasmissione della relazione annuale riferita all’esercizio 2025 sarebbe stato il 30 aprile 2026, ossia in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso DPCM attuativo.
Inoltre, le regole attuative all'articolo 3 prevedono che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DPCM, il MEF definirà con un proprio atto le modalità telematiche di invio delle relazioni e le regole operative di dettaglio, con possibilità di aggiornarle annualmente.
Come evidenziato anche dai primi commenti specialistici apparsi sulla stampa tecnica, ne deriva un problema applicativo immediato relativamente agli adempimenti concernenti il primo anno di operatività della disciplina, rispetto al quale il decreto non sembra prevedere disposizioni transitorie espresse né una proroga formale dei termini.
In tale contesto, appare ragionevole attendersi chiarimenti interpretativi o indicazioni operative da parte del MEF, anche con riguardo alle modalità di regolarizzazione degli adempimenti relativi ai contributi percepiti nel 2025.