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News - 16/06/2011

Fondo di garanzia esteso alle imprese subfornitrici di imprese in amministrazione straordinaria

Con decreto interministeriale n. 69 del 23/03/2011 (GURI 109 del 12 maggio 2011) è stata modificata la portata della legge 266/97 relativa al Fondo centrale di garanzia prevedendo che alle operazioni di finanziamento riguardanti le piccole imprese subfornitrici di imprese in amministrazione straordinaria si applichino le garanzie e controgaranzie previste dal Fondo.

 

Ai sensi del citato decreto il Fondo di garanzia interviene, a titolo gratuito, con specifiche modalità sulle operazioni di finanziamento, di durata non inferiore a 5 anni, finalizzate alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi. La garanzia diretta copre fino all'80% del finanziamento su tutto il territorio nazionale.

 

Le piccole imprese che intendano presentare richiesta di garanzia al Fondo devono essere in rapporto di subfornitura con imprese committenti ammesse a partire dal 1° luglio 2008 all'amministrazione straordinaria.

 

Le imprese devono aver prodotto nell'esercizio in corso alla data di presentazione della richiesta e in ciascuno dei due esercizi precedenti almeno il 50% del fatturato nei confronti delle committenti.

 

La domanda di ammissione al Fondo deve essere presentata dai soggetti richiedenti entro 6 mesi dalla data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di amministrazione straordinaria. Nel caso di ammissione alle suddette procedure prima del 12 maggio 2011, la richiesta di garanzia deve essere presentata entro il 12 novembre 2011.

 

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