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News - 23/12/2016

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato

Principali ambiti della disciplina del reato di corruzione tra privati su cui interviene lo schema di Decreto

lo  scorso  14  dicembre  il  Consiglio  dei  Ministri ha approvato, in via preliminare,  lo  schema  di  decreto legislativo – allegato – che attua la Decisione-quadro  2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione europea in materia di  contrasto  alla  corruzione nel settore privato, alla luce della delega contenuta nella legge di delegazione europea del 2015 (legge n. 170/2016).

 

Il  provvedimento  è  stato  trasmesso in Parlamento e, al momento, risulta assegnato  soltanto alla Commissione Giustizia della Camera. Le Commissioni competenti  per  i  pareri  sono  tenute  a esprimerli entro il prossimo 25 gennaio.

 

In  particolare,  l’adeguamento  ai  contenuti della Decisione-quadro viene realizzato attraverso correttivi all'art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati ”  che,  nel 2012, è stato modificato anche dalla legge n. 190 – c.d. legge Severino – con interventi che la Commissione UE considera non completamente in  linea  con  le indicazioni europee (v. prima Relazione sulla lotta alla corruzione - allegato sull’Italia del 3 febbraio 2014).

 

Si  ricorda  che  il  vigente  art.  2635  c.c., sul piano della corruzione passiva,  punisce  con  la  reclusione  da 1 a 3 anni gli amministratori, i direttori  generali,  i  dirigenti  preposti  alla  redazione dei documenti contabili,  i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa  di  denaro  o  altra  utilità,  per  sé  o per altri, compiono od omettono  atti,  in  violazione  degli  obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Si applica la reclusione  fino  a  1 anno e sei mesi se il fatto è commesso da sottoposti all’altrui  direzione  o vigilanza. Sul fronte della corruzione attiva, chi dà  o  promette  denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati è punito con  le  stesse  pene per essi previste. Il reato è perseguibile a querela, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

 

I principali ambiti della disciplina del reato di corruzione tra privati su cui interviene lo schema di Decreto sono i seguenti:

 

      novero   dei   soggetti  punibili:  per  la  corruzione  passiva,  si

      aggiungono  ai  soggetti  in  posizione  apicale di amministrazione e

      controllo,  e  ai sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, quelli

      che  svolgono  funzioni  direttive  (v. Relazione illustrativa che si

      riferisce agli amministratori di fatto);

 

      condotta:  i)  è  punibile,  oltre  alla ricezione e all’accettazione

      della  promessa  di  denaro  o  altre  utilità  non  dovute, anche la

      sollecitazione  a  riceverle,  laddove  essa  porti  alla conclusione

      dell’accordo corruttivo; ii) sono punibili, oltre alle condotte poste

      in  essere  direttamente,  anche  quelle  realizzate  per  interposta

      persona;  iii)  viene  meno  la rilevanza del nocumento alla società,

      pertanto  il  reato  ci  configura a prescindere dalla sussistenza di

      tale danno;

 

      responsabilità 231: i) per le sanzioni pecuniarie, la forbice ad oggi

      fissata  da  200 a 600 quote, viene elevata a 400 - 600. Al riguardo,

      si  rileva  che  la  Decisione  quadro si limita a prevedere sanzioni

      effettive, proporzionate e dissuasive e che la legge delega (art. 19,

      co.  1, lett. e) indica in 200 e 600 quote i limiti, rispettivamente,

      minimo  e  massimo  entro  i  quali  fissare  la  misura; ii) vengono

      introdotte   ex   novo  anche  le  sanzioni  interdittive.  A  questo

      proposito,  si  rileva  che la Decisione-quadro prevede tali sanzioni

      soltanto  come eventuali, mentre la loro introduzione è espressamente

      contemplata  dalla  legge delega (art. 19, co. 1, lett. e). Pertanto,

      sul  piano  delle  sanzioni 231, le modifiche inaspriscono il regime,

      probabilmente  in  risposta  alla sollecitazione della Commissione UE

      che   ha  definito  il  regime  vigente  come  “non  sufficientemente

      dissuasivo” (v. Relazione sopra richiamata);

 

      introduzione   della   specifica  fattispecie  dell’istigazione  alla

      corruzione   tra  privati  (nuovo  art.  2635-bis,  c.c.),  anch’essa

      perseguibile  a  querela.  Sul  piano  231,  si prevedono le sanzione

      pecuniarie da 200 a 400 quote, nonchè le sanzioni interdittive;

 

      introduzione delle pene accessorie in caso di condanna per corruzione

      privata    e    istigazione    alla    corruzione,   che   consistono

      nell’interdizione  temporanea dagli uffici direttivi, ex art. 32-bis,

      c.p.  (nuovo  art.  2635-ter  c.c.).  Al  riguardo,  ai  sensi  della

      Decisione-quadro  lo  Stato  membro  prevede  tali sanzioni se c’è il

      chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d’ufficio per corruzione

      attiva o passiva.

 

Inoltre, si segnala la modifica dell’ambito soggettivo di riferimento delle “Disposizioni  penali  in materia di società e consorzi” previste dal Libro V,  Titolo  XI  del codice civile: alle società e ai consorzi si aggiungono anche gli “enti privati”; tale estensione si affianca a quella prevista nel nuovo art. 2635 c.c., dove si prevede che i soggetti attivi del reato fanno parte  di  “società o enti privati”. Al riguardo, occorre verificare in che misura   la  nuova  formulazione  comporti  un  ampliamento  del  perimetro applicativo delle norme penali in questione.

 

In   vista   dei  pareri  delle  Commissioni  competenti,  tutte le aziende associate sono invitate a trasmetterci eventuali osservazioni entro il prossimo venerdì 13 gennaio.

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