Il Bonus ricerca e sviluppo è un’agevolazione fiscale introdotta in origine dall’articolo 3 del D.L. n.145/2013 e successivamente modificata. L’agevolazione consiste nell’attribuzione di un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020”.
Il credito di imposta sarà commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; sarà quindi usufruibile dalle aziende che hanno investito o investiranno in R&S negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Per quanto riguarda i requisiti e le condizioni per accedere a tale bonus, il credito d’imposta verrà riconosciuto ai beneficiari che avranno sostenuto costi, tra quelli ammissibili all’agevolazione, che siano almeno pari a 30mila euro con un incremento delle spese rispetto al triennio precedente.
Inoltre, il credito sarà pari al 50% delle spese sostenute per investimenti incrementali in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; e potrà essere utilizzabile in compensazione fino all’importo massimo annuale di 20 milioni di euro.
Come specifica l’Agenzia dell’entrate, è stata eliminata la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”. Con la modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017, non occorre più suddividere il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” e quello sostenuto per il personale “tecnico” non in possesso del titolo di studio richiesto
Tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal titolo di studio, potrà essere finanziato con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Quanto alla retribuzione lorda da considerare ai fini dell’individuazione del costo agevolabile rilevano tutte le componenti del costo del lavoro, compresa la quota di TFR maturata dai dipendenti e i premi di produzione.
La quota che assume rilevanza ai fini del credito è quella maturata giuridicamente nell’anno ai sensi dell’art. 2120 c.c. in misura proporzionale alla retribuzione corrisposta al dipendente per l’attività di ricerca e sviluppo prestata.
Per accedere al credito d’imposta dovranno essere indicate in fase di redazione di bilancio le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi e nel quadro RU del modello Unico.
Inoltre, sussisterà per poter beneficiare del bonus l’obbligo di documentazione contabile certificata.
Come annunciato dal Ministero dello sviluppo economico il fine ultimo del bonus sarà quello di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.
Avvalersi del credito d’imposta risulta oggi particolarmente vantaggioso per poter garantire una costante crescita innovativa alle imprese; per maggiori informazioni e per una completa assistenza sull’applicazione del bonus, Unindustria Perform accompagna i clienti nella stesura dell’intera pratica di richiesta del riconoscimento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
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Fonte: Quotidiano del Lavoro de Il Sole24Ore