Vi informiamo che, al fine di contrastare la diffusione del Coronavirus, il Decreto Rilancio è intervenuto, prevedendo all'articolo 124 specifiche misure in materia di aliquote IVA per i beni impiegati nell’emergenza sanitaria. In particolare, la norma in esame ha disposto, per i beni in essa espressamente elencati (a titolo esemplificativo: mascherine, detergenti disinfettanti per mani, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, camici, ecc.):
Pertanto, per le cessioni di beni elencati all’articolo 124, consegnati a partire dal 19 maggio 2020, oppure fatturati da tale data ma consegnati dopo l’emissione della relativa fattura sarà possibile beneficiare fino al 31 dicembre 2020 di un'aliquota IVA pari a zero, con diritto alla detrazione IVA all'acquisto. Ciò comporta che se da un lato il fornitore non addebita l’IVA sulla cessione, dall’altra ha diritto a scaricare l’imposta pagata a monte per acquistare, importare o produrre i beni oggetto di cessione.
Mentre, per le cessioni relative ai medesimi beni effettuate dal 1 gennaio 2021, si potrà beneficiare dell’applicazione dell’aliquota IVA al 5%, infatti, l’art.124, comma 1, del Decreto Rilancio prevede che da tale data i beni riportati nella disposizione saranno inclusi nella voce 1-quater della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/72, che elenca beni e servizi la cui cessione o importazione è soggetta alla aliquota IVA del 5%.