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News - 14/03/2022

Crisi Ucraina - Disposizioni urgenti per l'accoglienza della popolazione

Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile

Vi informiamo che nella G.U. n. 60 del 12 marzo 2022 sono state pubblicate le seguenti Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile:
Ordinanza 4 marzo 2022: Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 872).

In particolare, lo svolgimento di attivita' lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma e' consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche e integrazioni.

 

Ordinanza 6 marzo 2022: Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 873).

Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall'ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 (Nei cinque giorni successivi al tampone devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente). Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale,  possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonche' accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone, se negativo. I cittadini e soggetti su menzionati hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispositivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanita' pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.

Inoltre, e' necessario procedere tempestivamente all'offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche la necessita' di completare i cicli vaccinali dell'infanzia. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l'iscrizione al regime di «straniero temporaneamente presente» (codice «STP»).

Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all'art. 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.

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