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News - 23/10/2018

Legge regionale sulla semplificazione

Entrata in vigore: 24 ottobre 2018

Informiamo che è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.86 di oggi, 23 ottobre, la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7: “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”.

Si espongono in breve alcuni contenuti di maggiore rilevanza:

CAPO I - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE

  • nell’ambito dei siti internet istituzionali della Regione, della Giunta e del Consiglio, è istituita una specifica sezione denominata “Lazio Semplice” per semplificare e favorire la partecipazione dei cittadini alla semplificazione dei processi decisionali, normativi e amministrativi;
  • la Regione promuove la Piattaforma digitale regionale dati, per favorire e condividere la conoscenza e l’utilizzo del proprio patrimonio informativo, al fine di realizzare nuovi servizi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese;
  • creazione del Laboratorio Smart City Lazio: è un ambito partecipativo per promuovere e condividere con i cittadini, singoli e associati, soggetti pubblici e privati, le problematiche sull'innovazione digitale della Regione e sul monitoraggio dei correlati programmi attuativi;

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E GOVERNO DEL TERRITORIO

  • Misure urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche (Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio è consentita, previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili da parte dei proprietari dell’immobile inagibile. Le spese relative all’installazione e manutenzione delle strutture sono a carico dei richiedenti).

CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURA

  • Inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali ;
  • Misure di salvaguardia dei livelli occupazionali (La Giunta regionale, nel rispetto dei principi stabiliti a livello europeo e dalla legislazione statale vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un’apposita deliberazione che preveda nei bandi di attribuzione di agevolazioni alle imprese, adottati dalla Regione direttamente o mediante Lazio Innova S.p.A., l’inserimento di clausole dirette a disincentivare i processi di delocalizzazione delle imprese beneficiarie dei contributi verso paesi non appartenenti all’Unione europea);
  • Azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo (la Giunta regionale approverà, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le Azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo della Regione nonché per il recupero ambientale delle aree interessate);
  • Modifiche alle leggi regionali 29 novembre 2006, n. 21 concernente la disciplina dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento amministrativo, e successive modifiche;
  • Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche;
  • Sportello unico per le attività produttive (la Regione provvede alla formazione del personale addetto allo svolgimento delle funzioni del SUAP, mediante appositi corsi, da istituirsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e da svolgersi entro i successivi novanta giorni);
  • Centri di assistenza tecnica – CAT;
  • Registro unico regionale dei controlli delle attività produttive - RUCAP;
  • Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio - Consorzio unico (la Regione costituisce, entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo dei consorzi del 2019, un consorzio unico per lo sviluppo industriale, comprendente l’intero territorio regionale, di seguito denominato Consorzio unico. Fanno parte del Consorzio unico: a) la Città metropolitana di Roma capitale; b) le province, i comuni, gli altri enti locali; c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio regionale, che fanno parte dei consorzi industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge);
  • Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2:“Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo” e successive modifiche;

CAPO IV - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE, DEMANIO E PATRIMONIO, ENTI LOCALI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETA’ REGIONALI

  • Semplificazione nel pagamento dei tributi regionali;
  • Gestione integrata del tratto metropolitano del fiume Tevere;

CAPO V - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI

  • Disposizioni relative alla semplificazione in materia di autorizzazioni sanitarie. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche;

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E OPERE PUBBLICHE

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

 

Allegati
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