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News - 02/07/2019

LEGGE 25 giugno 2019, n. 60

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Informiamo che sulla G.U. Serie generale - n. 152, del 1 luglio 2019, è stata pubblicata la L. 25 giugno 2019, n.60, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante: “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”.

In particolare, il Capo II è dedicato alle disposizioni urgenti in materia di salute:

  • Il comma 4-ter dell'articolo 11 sopprime la norma che dispone il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale per l'ipotesi di mancata adozione, entro un determinato termine, dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione;
  • il comma 5-bis dell'articolo 11 prevede che nelle Regioni commissariate per mancato rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi del decreto-legge n. 159/2007 (e cioè Campania, Lazio, Calabria e Molise), per diciotto mesi e nelle more di una riforma complessiva, la rosa dei candidati da sottoporre al Presidente della Regione per la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali è proposta dalla competente Commissione secondo una graduatoria di merito. Si specifica che la nomina può comunque essere effettuata da parte del Presidente della Regione anche prescindendo dall'ordine della graduatoria;
  • All'articolo 13, il nuovo comma 01 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) adotti, dandone previa notizia al Ministero della salute, un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di medicinali, nel caso in cui esso si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità;
  • il nuovo comma 1-bis dell'articolo 13 prevede che, al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale inteso a prevenire stati di carenza di medicinali, sia aggiornato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'AIFA, con l'istituzione, a supporto del Direttore generale, delle figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni

Le modifiche introdotte al Capo II – Disposizioni urgenti in materia di salute, attengono alla materia tutela della salute di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione; al riguardo, con riferimento alla conseguente esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, si segnala che l'articolo 11, comma 5-bis prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, per l'estensione ad altre regioni delle disposizioni in materia di nomina dei Direttori generali delle ASL recate dal comma, e l'articolo 12, comma 2, lettera c), capoverso 584-bis, prevede accordi tra le Regioni e le Province autonome e le Università interessate con riferimento alla formazione specialistica medica.

 

Il testo della G.U. è disponibile in allegato. Il testo coordinato è a pag.33.

Allegati
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