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News - 18/06/2019

Sblocca cantieri: novità sugli appalti

La Camera ha votato la questione di fiducia sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto Sblocca cantieri

È terminato il 12 giugno l’iter parlamentare di conversione in legge del decreto legge n. 32/2019, noto come “Sblocca cantieri”.

Il decreto introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

In particolare, con riferimento alle modifiche apportate al codice dei contratti pubblici è stato stabilito che:

  • fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori, purché i progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020 e i bandi siano pubblicati nei successivi 12 mesi;
  • fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, se non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o d’impianti. Il progetto definitivo dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La realizzazione dei lavori non potrà comunque prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
  • tetto del 40% fino a tutto il 2020 per il subappalto, ma non c'è totale liberalizzazione, in quanto per ogni gara, sarà la stazione appaltante a indicare nel bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili e inoltre è stato previsto che non sarà obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta.
  • nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante dovrà specificare nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione, indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta.

Quanto agli affidamenti sotto-soglia si è disposto che:

  • per i lavori d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro oppure di servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice, si procede con affidamento diretto e valutazione di almeno 3 preventivi per i lavori e 5 preventivi per servizi e forniture;
  • per i lavori d’importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si ricorre alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice, senza previa pubblicazione del bando, con la consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto del criterio della rotazione e con la pubblicazione finale dell’esito della procedura che deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati;
  • per i lavori d’importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si ricorre alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del codice, senza previa pubblicazione del bando, con la consultazione di almeno 15 operatori economici e anche in questo caso nel rispetto del criterio della rotazione e con la pubblicazione finale dell’esito della procedura che deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati;
  • per i lavori d’importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria si ricorre alle procedure di cui all’articolo 60 del codice dei contratti pubblici, ossia alla procedure aperte, con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.

In riferimento ai criteri di aggiudicazione dei lavori fino a 5,5milioni di euro, il nuovo comma 9-bis dell’articolo 36 del codice ha stabilito che la stazione appaltante potrà scegliere in autonomia e senza fornire nessuna giustificazione tra criterio del minor prezzo ovvero criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, la stazione appaltante potrà decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’idoneità degli offerenti. Una possibilità già in vigore per i settori speciali e che garantisce una riduzione dei tempi.

Infine, il nuovo comma 27-octies dell’articolo 216 del Codice prescrive, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’obbligo di emanare un nuovo regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Infatti, dalla data di conversione in legge e di entrata in vigore del provvedimento cessano di avere efficacia le linee guida ANAC e i decreti ministeriali. Tuttavia, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento, l’articolo 27-octies prevede che le linee guida e i decreti ministeriali restino in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento steso.

Le novità appena illustrate sono solto una parte degli aspetti salienti del decreto, che ora attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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