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News - 14/03/2021

D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 – Conversione in legge

Entrata in vigore del Provvedimento: 13/03/2021

Vi informiamo che nella G.U. n. 61 del 12 marzo 2021 è stata pubblicata la Legge 12 marzo 2021, n. 29: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

A seguito della conversione in legge , sono abrogati:

1.Il DL 12/02/2021 n.12;

2.Il Dl 23/02/2021 n.15.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreti Legge.

Si elencano le novità:

  • Viene specificato che fino al 27/03/2021, è vietato lo spostamento in entrata ed in uscita tra i territori delle diverse Regioni e Province autonome, fatte salve esigenze di lavoro, salute, necessità. E’ consentito il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione;
  • Soppresso il comma 4 sulle misure di contenimento e prevenzione dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021(comma 4 art.1);
  • Fino al 27/03/2021 è consentito sia nella zona gialla in ambito regionale, sia nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi, salvo eccezioni;
  • In ambito comunale, sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i Capoluoghi di Provincia (zona arancione);
  • Sono denominate:

a) "Zona bianca", le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;

b) "Zona arancione", le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonche' le regioni che, in presenza di un'analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;

c) "Zona rossa", le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;

d) "Zona gialla", le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)».

  • La violazione delle disposizioni dell'articolo 1 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decretolegge n. 19 del 2020 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
  • Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, la sospensione delle attivita' dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attivita' economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalita' tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalita' proprie dei predetti enti;
  • Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Il Provvedimento è allegato.

Allegati
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