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News - 22/05/2020

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Conversione in legge

L’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo

Con 155 voti favorevoli, 123 contrari e nessuna astensione, ieri l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo sull'approvazione del ddl n. 1811, di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 19 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel testo licenziato dalla Camera.

In breve, le modifiche più importanti:

  • Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
  • limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attività sia di confezionamento che di trasporto, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
  • limitazione o sospensione di fiere e mercati a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita';
  • specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso;
  • divieto o limitazione dell’accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall’autorità giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
  • Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • I piani terapeutici che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità, per il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell’autonomia dell’assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori novanta giorni. I nuovi piani terapeutici sono autorizzati in base a protocolli e procedure semplificati stabiliti dalle regioni.
  • Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.​​​​​​​

Link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/351220.pdf

 

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