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News - 28/05/2020

Legale d'impresa - Parere favorevole del Garante Privacy sul processo amministrativo telematico

Il Garante Privacy esprime parere favorevole sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, che fissa le regole tecniche per la celebrazione del processo amministrativo in videoconferenza, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Con parere n.88/2020, che alleghiamo, il Garante Privacy esprime parere favorevole sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, recante regole tecnico-operative di cui allarticolo 4 del D.L. n.28 del 2020. Tale articolo ha inciso sulla disciplina di regolamentazione della giustizia amministrativa, prevedendo la possibilità della discussione orale, da remoto, fino al 31 luglio 2020, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e leffettiva partecipazione dei difensori alludienza. In particolare, in assenza di una disciplina tecnica in materia, il Decreto è intervenuto stabilendo le modalità di collegamento, quelle di partecipazione dei difensori e dei magistrati, i tempi di discussione, le garanzie di sicurezza del sistema informativo, nonché lo svolgimento da remoto delle camere di consiglio dei magistrati.

La celebrazione del processo in videoconferenza potrà essere richiesta dalle parti o disposta d’ufficio in qualsiasi udienza pubblica o camerale. Inoltre, il ricorso alla videoconferenza è limitato alle sole udienze con presenza dei difensori essendo, invece, le camere di consiglio decisorie svolte di norma in “audioconferenza”.

Il Garante esprime la sua approvazione soprattutto con riguardo alla esclusione dallo schema di Decreto della possibilità di registrazione delle udienze e di scambi di messaggi su chat interna, impedendo così al provider delle videoconferenze di acquisire dati personali al di fuori dei “metadati” necessari per il collegamento video da remoto (identificativi per l’autenticazione coincidenti con gli indirizzi e-mail, indirizzi IP delle postazioni, data e ora della connessione). A tal proposito, infatti, il Garante sottolinea come la registrazione dell’udienza realizzerebbe un trattamento di dati personali illecito, in quanto svolto in contrasto con la relativa disciplina e in assenza di presupposti di liceità alternativi.

Il parere del Garante richiama, inoltre, l’attenzione del Consiglio di Stato sull’esigenza di adottare ogni opportuna iniziativa volta alla formazione del personale sull’uso dei sistemi, al fine di evitare inconvenienti, come ad esempio l’ascolto delle udienze e delle camere di consiglio da parte di soggetti non autorizzati a partecipare.

Infine, il Garante auspica che, una volta cessata l’attuale fase di emergenza, il Consiglio di Stato e il Tar si dotino di una piattaforma interna, gestita dagli organi di Giustizia amministrativa o sotto il loro stretto controllo. Tale soluzione eviterebbe i rischi di flussi transfrontalieri interni o esterni all’Unione europea legati a soluzioni “cloud” di aziende extra-europee.

 

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