Con risoluzione n.28/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sul versamento dell’IRAP per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare
Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Rilancio in tema IRAP, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.28/E del 2020 (che alleghiamo) ha fornito alcune indicazioni sul versamento dell’imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
In relazione ai termini di versamento, infatti la risoluzione in esame specifica quanto segue:
- per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2019 deve avvenire entro il 30 giugno e quello per l’acconto per il periodo d’imposta 2020 entro il medesimo termine (I^ rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (II^ rata dell’acconto). In altri termini, questi soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020.
- Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’«ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta» (saldo periodo precedente e I^ rata dell’acconto) e l’«ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta» (II^ rata dell’acconto).