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News - 11/06/2020

Incentivi alle imprese - Richiesta di contributo a fondo perduto - Domande a partire dal 15 giugno 2020

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con modalità e chiarimenti per ottenere il contributo

Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio (art. 25) come già segnalato dalla nostra Circolare

Il provvedimento definisce criteri, requisiti e l’iter necessari per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato a partire dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario,  mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it

Inoltre, è stata predisposta una Guida che spiega tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati, del calcolo del contributo nonché le indicazioni per richiederlo.

Richiesta contributo

Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

In caso di errore dopo l’invio della domanda, è possibile presentare una nuova istanza che annulla e sostituisce la precedente, qualora non sia già stato eseguito mandato di pagamento.

È possibile inoltre presentare rinuncia, che va intesa come rinuncia totale al contributo.

 

Destinatari

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da:

  • Imprese
  • Partite IVA

a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.

Non possono fruire del Bonus a fondo perduto

  • i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda
  • i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali)
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir)
  • i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia
  • gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

 

I requisiti per ottenere il Bonus

Il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti

  1. Aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
    1. Per le società con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio)
  2. L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019

 

L’Agenzia delle Entrate riporta una tabella dove per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019.

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Esistono delle eccezioni, in merito a specifici casi.

Qualora il soggetto richiedente abbia iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero abbia avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19” (31 gennaio 2020), il contributo è determinato come segue:

  • se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
  • nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione

 

Calcolo del contributo

Il calcolo per quantificare l’ammontare del contributo è il seguente: alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Allegati
Per informazioni
Tel. 0776 1725559
daniele.ricci@un-industria.it
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Daniele Ricci




Cassino

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