Con la circolare Inps n. 73 del 17 giugno 2020 l’Istituto ha pubblicato le novità introdotte dal DL n. 34/2020 relative al prolungamento, fino a 30 giorni, del congedo COVID e al bonus per i servizi di baby-sitting. Il bonus qui in esame potrà esser utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi e gli altri servizi integrativi dell’infanzia, sempre nel limite di € 1200/€ 2000 a seconda della categoria di appartenenza del richiedente (sull’ambito soggettivo del bonus si rinvia al p. 2 della circolare).
L’Istituto conferma l’incompatibilità tra il bonus per i servizi di baby-sitting e il congedo straordinario COVID-19 pur confermando il principio di “alternatività” tra i due istituti. Considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione occorre presentare una nuova domanda, la circolare precisa che nel caso in cui il soggetto, all’atto della domanda, abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, potrà beneficiare di metà dell’importo massimo previsto, ovvero € 600/€ 1000 a seconda della categoria di appartenenza. Nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta. Resta la possibilità di fruire interamente del bonus di cui sopra per i lavoratori che non hanno presentato domanda di congedo straordinario.
Inoltre, la circolare precisa che non potrà essere possibile rinunciare ai periodi di congedo straordinario effettivamente fruiti e non potrà essere richiesto l’annullamento della conversione automatica in congedo COVID dei periodi di congedo parentale già fruiti.
L’erogazione del bonus avviene mediante il Libretto Famiglia e la domanda può essere presentata online sul sito www.inps.it. Si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato. Rinviamo alla circolare per ulteriori approfondimenti sulle modalità di richiesta dei benefici previsti dalla disposizioni qui in commento.
Con riserva di ulteriori chiarimenti.