Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti sono consentite le seguenti ulteriori attività:
a. a decorrere dal 29 giugno 2020 sono consentite le attività svolte all’interno dei centri per la famiglia e consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti tipologie: consulenza e psicoterapia individuale di coppia e familiare, sostegno alla genitorialità biologica, adottiva ed affidataria, rivolto a genitori, che desiderano o necessitano di essere sostenuti nell’esercizio delle funzioni genitoriali; mediazione familiare, mediazione culturale, gruppi di auto-mutuo aiuto; consulenza legale familiare, spazio neutro per incontri protetti, sostegno all’associazionismo familiare, doposcuola, ecc.
b. le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera m) del DPCM dell’11 giugno 2020 si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza e, in deroga a quanto stabilito nella medesima lettera m), le attività all’aperto possono svolgersi nella misura massima di 1500 partecipanti assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi.
Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:
a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
b. misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020
c. linee guida nazionali in materia di sanificazione
In allegato all'ordinanza le linne guida aggiornate.