Con risoluzione n.39/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da parte del cessionario, del credito d’imposta per botteghe e negozi e del credito d’imposta per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati possono, infatti, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- 6930 "Botteghe e negozi";
- 6931 "Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda".
Inoltre, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, prot. n.250739/2020 sono state definite le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione dei suddetti crediti d’imposta e di utilizzo degli stessi da parte dei cessionari.
In particolare, nel caso in cui i cessionari utilizzino i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'AdE ha stabilito che: