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News - 15/07/2020

Sportello Crediti d'imposta - Cessione del credito d’imposta per botteghe e negozi e del credito d’imposta per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario dei crediti d'imposta ex art. 65 del DL 18/2020 e art. 28 del DL 34/2020.

Con risoluzione n.39/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da parte del cessionario, del credito d’imposta per botteghe e negozi e del credito d’imposta per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati possono, infatti, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

6930 "Botteghe e negozi";

6931 "Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda".

Inoltre, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, prot. n.250739/2020 sono state definite le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione dei suddetti crediti d’imposta e di utilizzo degli stessi da parte dei cessionari.

In particolare, nel caso in cui i cessionari utilizzino i crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'AdE ha stabilito che:

  • finché i crediti possano essere utilizzati in compensazione dal cessionario è necessario che questi proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito dell’AdE;
  • il modello F24 contenente l’utilizzo del credito d’imposta, è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’AdE, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • se l’importo del credito utilizzato in compensazione risultasse superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo F24 verrebbe scartato.

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