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News - 29/07/2020

Regione Lazio - ordinanza n. Z00055 - Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Disposizioni per le persone che fanno ingresso dalla Bulgaria, Romania e Ucraina

Le persone che fanno ingresso in Regione Lazio che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania e Ucraina anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco;

- i vettori del trasporto di linea aereo, ferroviario o terrestre acquisiscono dai viaggiatori di cui al comma 1, al momento della vendita del biglietto o titolo di viaggio, specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articolio 46 e 47 DPR 445/2000 secondo il modello allegato (allegato 1) che attesti:

1. di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1 dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 2020;

2. di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi;

3. l’indirizzo dell’abitazione o dimora presso il quale verrà trascorso il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché il riferimento telefonico, anche mobile, per ogni eventuale contatto da parte dell’autorità sanitaria;

- fermo l’obbligo di comunicazione per le persone che fanno ingresso in Italia di cui al comma 3 dell’articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020, i vettori del trasporto di linea terrestre, per i passeggeri provenienti dai territori di Bulgaria, Romania, Ucraina provvedono:

a. a trasmettere la dichiarazione acquisita prima dell’imbarco, unitamente agli orari di arrivo dei mezzi e al numero dei passaggeri, all’indirizzo mail covid19@aslroma1.it dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 per consentire la programmazione delle attività di esecuzione dei test ed il coordinamento e lo smistamento delle dichiarazioni in favore delle altre Aziende sanitarie, in ragione della competenza territoriale per assicurare la presa in carico della sorveglianza;

b. alla misurazione della temperatura corporea prima dell’imbarco, vietandolo in caso di stato febbrile superiore a 37,5°;

c. alla misurazione della temperatura allo sbarco;

- presso le stazioni di arrivo dei viaggi di linea terrestri sarà sommistrato, su base volontaria, il test sierologico a tutte le persone provenienti da Bulgaria, Romania, Ucraina e, in caso di positività, il test molecolare con tampone nasofaringeo; in caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5° i viaggiatori sono sottoposti al test molecolare e l’attività di esecuzione dei test sarà condotta dalle Aziende avvalendosi della collaborazione delle USCAR;

- al gestore del terminal e al Comune di Roma di assicurare, anche avvalendosi delle forze di polizia locale, la continuità dello svolgimento delle attività di gestione di arrivo dei vettori presso le stazioni finanche durante le ore notturne, laddove previsti arrivi dai territori interessati, allo scopo di consentire il regolare svolgimento degli interventi di sanità pubblica;

- nei casi in cui non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, ovvero l’alloggio indicato dovesse non risultare idoneo o non più disponibile l’ASL competente per terrorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, applicando le disposizioni di cui all’articolo 4, coma 4 del DPCM 11 giugno 2020;

- demanda alla Direzione Salute in coordinamento con l’unità di crisi di valutare e disporre misure di sanità pubblica integrative ovvero disporre la conclusione dell’attività di intervento sanitario in relazione all’andamento epidemiologico.

In allegato l'ordinanza.

Allegati
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