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News - 24/08/2020

Fiscale - Decreto Agosto: le novità sui crediti d’imposta

Tutte le novità del Decreto Agosto in tema di credito d’imposta locazioni, credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere e credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie

Il Decreto di Agostoall'articolo 77, proroga di un mese il credito d’imposta locazioni previsto dall’articolo 28 del DL Rilancio. Grazie a tale proroga, i beneficiari potranno usufruire del bonus affitti anche per il mese di giugno, oltre che nel periodo di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il credito d’imposta locazioni viene esteso anche al mese di luglio, oltre che aprile, maggio e giugno.

Vengono, inoltre, inserite tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti anche le strutture termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, modificando la disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020.

 

All'articolo 79 del Decreto Agosto viene, altresì, prevista per il settore turistico e termale una proroga del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106) per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 e 2021. La misura è finanziata per 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta, le strutture che svolgono attività agrituristica e le strutture termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

 

Infine, il Decreto Agosto introduce all’articolo 81 un credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, per un minimo di 10.000 euro, a favore di leghe sportive nazionali e squadre professionistiche e non iscritte al CONI e operanti in discipline olimpiche. Il credito è pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

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