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News - 25/08/2020

Fiscale - Decreto Agosto: rivalutazione dei beni d’impresa

Nuove regole per la rivalutazione dei beni d’impresa

L’articolo 110 del Decreto Agosto contiene una misura sulla rivalutazione dei beni d’impresa, che muove nella direzione indicata da Confindustria. Nello specifico, la disposizione in commento prevede la possibilità per le imprese di effettuare una rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio sia diretta l’attività di impresa.

Inoltre, conformemente a quanto richiesto da Confindustria, la rivalutazione potrà riguardare singoli beni e non categorie omogenee come ordinariamente previsto.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.  

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Considerata la misura assai ridotta dell’imposta sostitutiva di affrancamento dei maggior valori, si prevede che, in caso di cessione dei beni (o di assegnazione ai soci, o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) nei tre esercizi successivi a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si abbia riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Da ultimo, si dispone che il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 10% da corrispondere con le stesse modalità del versamento dell’imposta sostitutiva del 3%.

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