Anche per il biennio 2021 – 2022 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità, ossia un credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati in questi anni sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
In merito al bonus pubblicità, sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, delle FAQ elaborate in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. In particolare, viene precisato che a seguito delle modifiche introdotte dal DL Cura Italia e DL Rilancio, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.
In sostanza, con la legge di bilancio 2021 viene ribadito che la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50%.
Inoltre, si precisa che il credito d'imposta pubblicità è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on line. Rimangono tuttavia esclusi gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche e le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio quella sui social media o sui banner on line, i volantinaggi, la cartellonistica, etc.
L'agevolazione sarà concessa entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno anno.
L'incentivo potrà essere richiesto direttamente all'Agenzia delle Entrate.