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News - 18/09/2020

Ambiente – Conversione in legge del DL Semplificazione

Introduzione di modifiche normative in merito ai procedimenti edilizi e di bonifica nei siti contaminati

Come anticipato in questa news, nella GU del 14 settembre è stata pubblicata la Legge di Conversione del DL “Semplificazioni” (legge n. 120 del 2020). Tra le varie misure contenute nel decreto, ve ne sono alcune che modificano in modo significativo la normativa in materia di bonifiche.

In particolare, gli articoli 52 e 53 introducono importanti novità circa i procedimenti edilizi e di bonifica nei siti contaminati e, nella loro formulazione definitiva, recepiscono diverse proposte avanzate da Unindustria e Confindustria sul tema.

Di seguito una sintetica descrizione delle misure introdotte dai due articoli.

 

Art. 52 - Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

Viene fornito un elenco degli interventi e delle opere che è possibile realizzare nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, a condizione che questi interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. Il rispetto di queste condizioni verrà valutato dall’autorità competente in materia di bonifiche nell’ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi.

Inoltre, viene stabilito che il Ministero dell’Ambiente per i siti di interesse nazionale e le Regioni per le restanti aree, dovranno individuare l’elenco degli interventi e delle attività di scavo che non necessitano della preventiva valutazione nonché, qualora tale valutazione sia necessaria, i criteri e le procedure per eseguirla.

Infine, nelle more della definizione di detti criteri da parte del MATTM e delle Regioni, vengono stabilite le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati. In particolare, per i siti non ancora caratterizzati ai sensi dell’articolo 242 del Codice dell’ambiente, viene disposto che il soggetto proponente accerti lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari da concordare con l’ARPA territorialmente competente o, in caso di inerzia di quest’ultima, con l’ISPRA.

 

Art. 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale

Viene introdotta, anche per i SIN, la possibilità di accertare lo stato di potenziale contaminazione del sito tramite un Piano di indagini preliminari da concordare con l’ARPA territorialmente competente. In questo caso, qualora l’esito delle indagini preliminari dovesse accertare il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il soggetto ne dà comunicazione, con apposita autocertificazione, alle autorità competenti. Se nei 90 giorni successivi dalla trasmissione dell’autocertificazione la Provincia competente non dovesse concludere le attività di verifica e controllo, il procedimento dovrà ritenersi definitivamente concluso. Si segnala che quest’ultima importante disposizione è stata introdotta in sede di conversione in Legge del decreto, recependo una proposta più volte avanzata da Unindustria e presentata in Parlamento grazie anche al supporto di Confindustria.

In aggiunta, per i SIN, viene introdotta una procedura di bonifica alternativa a quella prevista dall’articolo 242, che prevede la possibilità da parte del responsabile della potenziale contaminazione o di altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell’area, di presentare al MATTM, in un’unica soluzione, gli esiti del processo di caratterizzazione del sito, allegando i risultati dell’analisi di rischio sito specifica e dell’applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee.

Infine, viene previsto che qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente a queste matrici ambientali. In tal caso, sarà comunque necessario effettuare un’analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali.

In allegato il testo dei due articoli.

 

Allegati
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federica.celardi@un-industria.it
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Federica Celardi




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