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News - 21/09/2020

Lavoro/Previdenza: Esonero contributivo - Articolo 3 DL 104/2020

Con la circolare INPS n.105 del 18 Settembre 2020 l’istituto fornisce primi chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali cosi come previsto dall’articolo 3 del DL 104/2020. Il suddetto articolo prevede infatti un esonero in favore dei datori di lavoro del settore privato, fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge.

 

Possono accedere ai trattamenti previsti dall’Articolo 3 del DL 104/2020 i datori di lavoro che hanno fruito di interventi di integrazione salariale nei mesi di Maggio e Giugno 2020 riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020.

 

 

Il beneficio può essere fruito dai datori di lavoro del settore privato, ad esclusione di quello agricolo, a condizione che questi non facciano richiesta di nuovi interventi di integrazione salariale, tale beneficio opera dunque in un regime di alternatività rispetto ai trattamenti di integrazione salariale. L’importo può essere fruito per le medesime matricole per le quali si è usufruito dei trattamenti di integrazione salariale. Tale importo, come precisato dall’Istituto, può essere fruito per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta.

 

 

L’Istituto nella Circolare chiarisce poi le contribuzioni che non potranno beneficiare di tale esonero, e tra queste vi sono:

  • i premi e contributi INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre2015, n. 148;
  • i contributi dovuti ai fondi Interprofessionali interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

L’accesso all’esonero contributivo di cui all’Articolo 3 del DL 104/2020 è inoltre subordinato alla regolarità del DURC, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali. Il datore di lavoro deve poi osservare il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

 

 

Trattandosi di aiuti di stato, l’accesso al beneficio necessita di una preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea, autorizzazione subordinata al rispetto da tali condizioni:

  • Importo non superiore a 800.000 euro;
  • siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID19;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2020.

 

 

La Circolare in oggetto chiarisce infine la cumulabilità del beneficio in oggetto con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, fermo restando il rispetto del limite massimo della contribuzione dovuta. In attesa di ulteriori approfondimenti da parte dell’Istituto in merito alle istruzioni per la fruizione del beneficio, si rimanda al testo completo per ulteriori approfondimenti.

 

In attesa di ulteriori chiarimenti.

 

 

 

 

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