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News - 27/10/2020

Lavoro/Previdenza: Messaggio Inps n. 3871 del 23.10.2020 sul conguaglio di anticipazioni per quarantena e malattia.

Con il messaggio in esame l’Inps ha indicato le modalità attraverso le quali informerà i datori di lavoro della causale alla base del certificato relativo alla condizione del lavoratore in quarantena o in malattia conclamata da Covid19.

L’Inps, con il messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020, offre alcune ulteriori precisazioni rispetto al tema del conguaglio che il datore di lavoro che ha anticipato le prestazioni nelle ipotesi di quarantena e malattia da COVID 19 può richiedere all’Inps.

 

A questo proposito ricordiamo che, con il precedente messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l’Istituto aveva precisato la differenza tra le ipotesi di quarantena (provenienza dall’estero, contatto con casi sospetti, positività negli asintomatici) e la malattia conclamata, che conferma anche nel messaggio in esame.

 

Una delle criticità che ancora perdurano per la regolazione dei rapporti tra datore di lavoro, lavoratore e Istituto previdenziale è la difficoltà per il datore di lavoro di conoscere la causale (quarantena o malattia conclamata) del certificato medico esibito dal lavoratore ai fini della gestione del lavoratore (sul versante del rapporto di lavoro) e del corretto rapporto con l’Inps (ai fini dei conguagli). La tutela della privacy non consente, infatti, di conoscere la prognosi e le eventuali indicazioni presenti nel certificato (ad es., il numero del provvedimento del certificato di quarantena emesso dalla autorità sanitaria).

 

Confindustria ha sottolineato il rilevante problema già in sede di emanazione del DL n. 18/2020 e le ha recentemente ribadite ai vertici del Ministero del lavoro e della salute.

 

L’Istituto, accogliendo con il messaggio in esame le istanze di Confindustria, indica finalmente le procedure grazie alle quali il datore di lavoro potrà venire a conoscenza della causale del certificato fornito dal lavoratore (ovviamente, nel rispetto della privacy).

 

Le informazioni necessarie (i codici che consentono di distinguere le tre ipotesi dei commi 1, 2 e 6 dell’art. 26) verranno messe a disposizione dall’Istituto sul Cassetto Previdenziale per le aziende e gli intermediari; inoltre, quotidianamente sarà inviata una PEC all’azienda con le medesime informazioni presenti sul Cassetto stesso – “CFLavoratore”, PUC del certificato medico, tutela riconosciuta, periodo dell’evento (“dataDa”, “dataA”), “codiceEvento” da utilizzare, codice conguaglio da utilizzare - e una e-mail di notifica agli intermediari.

 

Il messaggio

 

Oggetto del conguaglio sono “le prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto” mentre, sul piano della individuazione del periodo di riferimento, l’Inps evidenzia che, per ora, procederà a consentire il conguaglio gestendo “gli eventi di “quarantena” a carico dell’Istituto con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020”.

 

I lavoratori, sulla base delle previsioni dell’art. 26, commi 1, 2 (relativi alla quarantena) e 6 (relativo alla malattia conclamata) del DL n. 18/2020, hanno diritto al trattamento di malattia (nei primi due casi, ai fini economici, nel secondo caso ai fini sostanziali). Il datore di lavoro che ha anticipato i relativi trattamenti ha diritto al recupero dell’anticipazione attraverso lo strumento del conguaglio.

 

L’Inps evidenzia che gli uffici territoriali stanno provvedendo all’accertamento del diritto dei lavoratori e al riconoscimento dell’indennità c.d. quarantena e dell’indennità ai lavoratori “fragili” sulla base delle certificazioni prodotte.

 

Questi dati (certificazione di quarantena o di malattia conclamata) andranno ad alimentare apposite “tabelle di scambio” con le quali saranno fornite al datore di lavoro le informazioni necessarie alla procedura dei flussi contributivi, per le successive richieste di conguaglio da parte delle aziende.

 

L’Istituto ha individuato i codici che consentono di distinguere le tre tipologie: MV6, relativo alla quarantena dell’art. 26, comma 1; MV7, la quarantena del comma 2; MV8, la malattia conclamata richiamata nel comma 6.

 

“Le informazioni contenute nelle citate tabelle di scambio circa gli eventi afferenti alle predette tutele verranno messe a disposizione dall’Istituto sul Cassetto Previdenziale per le aziende e gli intermediari; quotidianamente sarà inviata una PEC all’azienda con le medesime informazioni presenti sul Cassetto stesso – “CFLavoratore”, PUC del certificato medico, tutela riconosciuta, periodo dell’evento (“dataDa”, “dataA”), “codiceEvento” da utilizzare, codice conguaglio da utilizzare - e una e-mail di notifica agli intermediari”.

 

Si richiama l’attenzione sul fatto che, in presenza di certificato non riconosciuto come appartenente alle tipologie in argomento, il relativo importo posto a conguaglio sarà ritenuto indebito.

 

L’Istituto indica anche le modalità per rettificare eventuali conguagli operati a titolo di indennità di malattia laddove invece la condizione del lavoratore fosse individuata come quarantena.

 

Conclusioni

 

Il documento dell’Inps, se risolve la questione inerente alla corretta classificazione del conguaglio, non risolve ancora il problema della tempestiva conoscenza della causale dell’assenza ai fini della gestione del lavoratore, che presuppone che la conoscenza della reale condizione (quarantena o malattia) pervenga al datore di lavoro immediatamente.

 

La conoscenza, infatti, è necessaria per sapere se si è in presenza di uno stato di malattia conclamata che impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa ovvero di quarantena che consente, laddove sia possibile svolgere la prestazione da remoto, la prosecuzione dell’attività lavorativa, ovviamente con le dovute cautele della quarantena.

 

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto ha, a questo proposito, approvato l’ordine del giorno del 21 ottobre 2020 con il quale invita gli organi dell’Ente, “alla luce del messaggio INPS Hermes n. 3653 del 2020, che ha distinto tra quarantena e malattia, a modificare le procedure in modo da consentire di inviare al datore di lavoro, sempre con immediatezza, una comunicazione che indichi espressamente se il lavoratore sia in malattia od in quarantena”.

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni.

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