Con la circolare n.27/E 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull’ambito oggettivo e sulle modalità di applicazione della misura dei buoni carburante da 200 euro, di cui all'articolo 2 del DL n. 21/2022, cd. DL Ucraina.
In particolare, viene confermato che il bonus benzina di euro 200 costituisce un'agevolazione ulteriore rispetto alla misura prevista dall'articolo 51, comma 3 del TUIR, che esclude dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se di importo complessivamente non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23.
L’Agenzia sottolinea come “...la circostanza che il lavoratore dipendente già fruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.”
Viene precisato, altresì, che, non rientrando la fattispecie in commento nelle ipotesi di cui all’articolo 100, comma 1, del TUIR, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento deve considerarsi integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi del richiamato articolo 95 del TUIR.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate conferma che per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione all’articolo 2 del DL n. 21/2022, che hanno eliminato la locuzione «a titolo gratuito», l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente si applica a tutte le erogazioni di buoni carburanti effettuate nel 2022 ai dipendenti (anche in caso di sostituzione dei premi di risultato).
Data la temporaneità della disciplina in commento (limitata all’anno 2022), al fine di fruire delle disposizioni più favorevoli, viene specificato che tali buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell’anno in corso.
Resta fermo che in tale ultima ipotesi il beneficio fiscale è subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni per la sostituzione dei premi di risultato con benefit non imponibili.