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News - 26/09/2022

Decreto Aiuti ter - Sportello Crediti d'imposta: novità crediti d'imposta energia e gas

Rafforzati per ottobre e novembre 2022 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas ed estesa la platea dei beneficiari del credito d'imposta imprese non energivore


Il Decreto Aiuti ter è intervenuto confermando e rafforzando per i mesi ottobre e novembre 2022crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas e prevedendo anche una estensione del credito d'imposta imprese non energivore a coloro che impiegano energia elettrica con una potenza pari o superiore a 4,5 kw. 

 

In particolare all'art.1 del Decreto in esame viene previsto quanto segue:

 

  • alle imprese energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta spetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;

 

  • alle imprese gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

 

  • alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

 

  • alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

Ricordiamo che i suddetti crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023 - il termine inizialmente era previsto al 31 dicembre 2022 - o possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari e il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31 marzo 2023.

 

Infine, in base a quanto previsto dal nuovo Decreto, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2023 l’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del beneficio.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto in esame. Stante al testo della norma, i crediti d'imposta interessati dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate sono quelli del terzo trimestre e dei mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Leggi anche:

Decreto “AIUTI TER” - Decreto-Legge 23 settembre 2022 n.144

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

 

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