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News - 01/06/2016

Cartelle esattoriali: al via le notifiche a mezzo PEC

Nonostante i recenti giudizi della giurisprudenza di merito, che mette in dubbio la validità del mezzo telematico come valido strumento per la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti, dal 1 giugno 2016, in attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2015, attuativo della delega fiscale, l’Agente per la riscossione dovrà notificare le cartelle esattoriali unicamente mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC.

L’invio telematico resterà, invece, opzionale per i contribuenti persone fisiche: in tali ipotesi, la notifica via PEC sarà, pertanto, consentita solo in seguito ad esplicita richiesta in tal senso da parte del privato cittadino e a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata sia stato dichiarato al momento della sottoscrizione della richiesta stessa o comunicato successivamente all’Agente della riscossione.

L’art.14 del D.Lgs. 159/2015 va a modificare quanto previsto dall’ art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 fornendo alcune indicazioni operative: in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, l’atto verrà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà sempre reperibile on line in un’apposita sezione del sito internet della medesima. Analogamente si procederà qualora la casella mail dovesse risultare satura malgrado il secondo tentativo, effettuato a distanza di 15 giorni dal primo. In ogni caso, il contribuente riceverà comunicazione dell’avvenuto deposito telematico a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I dubbi sull’effettivo utilizzo di tali procedure per la notifica degli atti comunque rimangono. Con due pronunce “shock”, emesse rispettivamente lo scorso 26 febbraio e 12 maggio 2016, le Commissioni tributarie provinciali di Lecce (n. 611 in particolare: la casella elettronica PEC mette a disposizione dell’utente un documento, ma prescinde da ogni possibile certezza circa l’effettiva lettura e apertura dello stesso) e Napoli (n. 1817) hanno seriamente messo in dubbio la validità del canale telematico, concludendo per la sua nullità, a discapito di quanto sostenuto dalla legge e dal codice dell’amministrazione digitale.

A parere dei giudici salentini e di quelli partenopei, la notifica a mezzo PEC non offrirebbe, infatti, le stesse garanzie di una raccomandata tradizionale dal momento che ad essere trasmesso al contribuente non sarebbe l’originale della cartella di pagamento, ma solo una sua copia informatica, peraltro priva di qualsiasi attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale.

Tale copia sarebbe, pertanto, sprovvista di valore giuridico in quanto inidonea a garantire la sua identità, in tutto o in parte, all’originale che, in tal caso, rimarrebbe nella disponibilità esclusiva di Equitalia. La posta certificata non fornirebbe, inoltre, piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario; ciò in quanto, diversamente dal sistema tradizionale di notifica cartaceo, ove tale circostanza è assicurata dalla presenza di un pubblico ufficiale capace di dare fede privilegiata alla propria attestazione di consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate AR), la PEC attesterebbe la sola disponibilità del documento nella casella telematica del contribuente, senza alcuna prova certa dell’avvenuta lettura.

In assenza di chiarimenti da parte del Governo, tale orientamento, se suffragato da altre pronunce, rischia, infatti, di neutralizzare l’obbligo sancito nel nuovo art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, rendendo necessario un nuovo intervento normativo.

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