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News - 01/08/2019

Novità in materia di marchi d’impresa

Istruzioni operative per la conversione segni in marchi collettivi o di certificazione

In attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Decreto Legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni contenute nel D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). Nello specifico il comma 1 dell’articolo 33 D.lgs. n 15/2019 ha espressamente previsto che entro il 23 marzo del 2020, tutti i titolati di marchi collettivi nazionali registrati possono formulare domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi  della nuova disciplina. La domanda dovrà essere corredata dal regolamento d’uso aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante.

Ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono dalla data di deposito della domanda. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto.

Inoltre, i procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente, sono sospesi alla data di entrata in vigore del Decreto. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita.

 

 

 

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