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News - 08/05/2013

Semplificazione - Posta elettronica certificata (PEC) - I chiarimenti del Consiglio di Stato ai fini dell'iscrizione nel registro imprese

Con il parere n. 1714 del 10 aprile scorso (allegato), il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese dell’indirizzo di PEC della società richiedente

Con il parere n. 1714 del 10 aprile scorso (allegato), il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese dell’indirizzo di PEC della società richiedente.

Come noto, infatti, le società hanno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese un indirizzo di PEC (art. 16, co. 6 del DL n. 185/2008). Il mancato adempimento di quest’obbligo comporta, in luogo della sanzione pecuniaria ex art. 2630 c.c., la sospensione trimestrale del procedimento di iscrizione (art. 16, co. 6-bis del DL n. 185/2008, introdotto dal Decreto Semplifica Italia – DL n. 5/2012). Pertanto, la società inadempiente ha la possibilità di regolarizzare la domanda, comunicando all’ufficio competente il proprio indirizzo di PEC entro la scadenza del termine di sospensione.

Con riferimento all’ipotesi di omessa regolarizzazione, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’indirizzo di PEC costituisce un elemento essenziale della domanda di iscrizione al Registro delle imprese. Pertanto, la mancata integrazione di tale elemento entro il termine di sospensione comporta necessariamente il rigetto dell’istanza.

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