Vi informiamo che è stata pubblicata nel BUR - N. 38 del 15/04/2021, l’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 14 aprile 2021, n. Z00012: “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Disposizioni in materia di sperimentazione di corse ferroviarie, commerciali e a lunga percorrenza, definite "Covid-Tested" e di trasporto sanitario secondario”.
In base a tale Ordinanza:
1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 giugno 2021, con possibilità di proroga in base all’andamento del monitoraggio del servizio, nonché del più generale andamento dell’epidemia da COVID-19, le imprese ferroviarie dotate di licenza per il trasporto passeggeri in Italia hanno facoltà di individuare, in via sperimentale, opportune corse commerciali e a lunga percorrenza, definite “Covid-Tested”, riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza; i bambini ricompresi nella fascia di età 0-6 anni sono esentati, salva l’esplicita richiesta dei genitori di esecuzione del test antigienico rapido. L’impresa ferroviaria assicura che anche tutto il personale a bordo del treno disponga di risultato negativo ai test nei medesimi tempi;
2. Le corse ferroviarie individuate devono essere comunicate preventivamente alla Regione Lazio, indicando numero del treno, orario di partenza e arrivo e periodicità; le stesse imprese devono rendere note anche le informazioni e le condizioni di utilizzo di tali corse, attraverso i propri canali informativi al pubblico;
3. In occasione dell’acquisto del titolo di viaggio, l’impresa ferroviaria deve comunicare al passeggero che si tratta di una corsa “Covid-Tested”;
4. Per le corse individuate dalle imprese ferroviarie deve essere previsto un piano ad hoc finalizzato all’istituzione, presso le stazioni di partenza e di arrivo, di presidi per il controllo dei documenti di trasporto e di quelli attestanti l’esito negativo del tampone, in assenza dei quali l’accesso ai treni non potrà essere consentito;
5. L’impresa ferroviaria è tenuta a raccordarsi con il gestore della stazione di partenza e delle eventuali stazioni intermedie, affinché siano organizzati appositi e idonei spazi per l’effettuazione del test antigenico rapido; tale test è eseguito gratuitamente per i passeggeri, con oneri a carico dell’impresa ferroviaria; è onere dell’impresa ferroviaria organizzare analoghi spazi nelle altre stazioni intermedie della tratta, non insistenti sul territorio laziale;
6. Nel caso di positività al test antigenico rapido o molecolare (RT PCR), i passeggeri devono attenersi ai protocolli previsti dalle autorità sanitarie;
7. I passeggeri già prenotati sulle corse “Covid-Tested”, qualora decidano di non sottoporsi al test antigenico rapido per la salita a bordo o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, non possono viaggiare sulla corsa prenotata, ma sono trasferiti gratuitamente, a seguito di richiesta, su uno degli altri collegamenti attivi sulla medesima tratta della stessa impresa ferroviaria;
8. In caso di mancato viaggio per le ipotesi di cui al punto 7 ovvero per esito positivo al COVID-19, l’impresa ferroviaria rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero, emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per almeno diciotto mesi dalla data di emissione;
9. Qualora dovessero essere trovati a viaggiare su treni “Covid Tested” dei passeggeri sprovvisti di referto validato in stazione, questi ultimi, ferma l’applicazione di eventuali sanzioni previste dalle imprese ferroviarie, saranno invitati a spostarsi, compatibilmente con i livelli di riempimento, in apposito spazio riservato del treno, al fine di garantire agli altri passeggeri gli standard attesi;
10. Le imprese ferroviarie trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri nel rispetto della vigente normativa e al solo fine di consentire la corretta operatività delle corse “Covid-Tested”, nonché per l’emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero;
11. Le imprese ferroviarie dotate di corse “Covid-Tested” devono relazionare alla Regione sull’esito dell’iniziativa con cadenza mensile - indicando il numero di viaggiatori trasportati per ciascuna corsa, l’eventuale numero di viaggiatori che non è stato possibile accogliere in quanto risultati positivi al COVID-19 - e trasmettere ogni altra informazione utile ai fini dell’opportunità di ulteriori estensioni dell’iniziativa;
12. E’ disposta un’ulteriore proroga della fase transitoria della durata di 180 giorni, in continuità con quanto stabilita attraverso l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00060/2020, necessaria a permettere agli autisti privi di iscrizione al ruolo di cui all’articolo 16 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, di poter continuare a svolgere la propria attività, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 17 della L.R. n. 58/1993.
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